Verso un nuovo quadro per l’applicazione dei servizi medici rimborsabili a distanza

Verso un nuovo quadro per l’applicazione dei servizi medici rimborsabili a distanza
Verso un nuovo quadro per l’applicazione dei servizi medici rimborsabili a distanza
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Durante la pandemia di Covid-19, la fornitura di servizi sanitari a distanza tramite le tecnologie della comunicazione e dell’informazione ha rapidamente acquisito slancio. Se la pandemia ha dimostrato che l’assistenza a distanza ha il suo posto nell’assicurazione sanitaria obbligatoria, è diventata evidente la mancanza di un quadro applicativo più generale. Il progetto di decreto reale proposto dal ministro degli Affari sociali Frank Vandenbroucke pone rimedio a questa situazione in modo che le prestazioni temporanee di assistenza a distanza nel contesto della pandemia di COVID-19 possano essere trasformate in prestazioni sanitarie strutturalmente rimborsabili.

Il progetto di regio decreto stabilisce le definizioni relative ai servizi a distanza (ad esempio, teleconsulto, telemonitoraggio, ecc.) e le condizioni generali di applicazione dei servizi a distanza rimborsabili forniti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Sulla base di questo progetto di regio decreto sarà possibile sviluppare ulteriormente i servizi a distanza rimborsabili nell’assicurazione sanitaria obbligatoria nei diversi settori in vista di un’inclusione strutturale nel rimborso e alla luce della fine dell’entrata in vigore del regio decreto n. 31 dicembre 2025.

Il progetto si applica solo alle prestazioni mediche rimborsabili dall’assicurazione sanitaria obbligatoria (ad eccezione dei servizi sanitari a distanza che sono ancora rimborsabili ai sensi del Regio Decreto n. 20). Al riguardo si evidenziano le seguenti categorie di servizi medici a distanza:

  • consultazione remota
  • elaborazione remota
  • competenza remota
  • consultazione remota
  • monitoraggio remoto
  • avviso a distanza

Per ciascuna categoria di servizi medici a distanza verranno fissate le condizioni minime a cui l’operatore sanitario dovrà attenersi.

Il progetto viene inviato per parere al Garante per la protezione dei dati personali e al Consiglio di Stato.

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