Aggiornato il 16/12/2024
Decreto prefettizio n°2024-CAB-BSIR-1686 adottato nel dipartimento di Seine-et-Marne che regolamenta temporaneamente la distribuzione del carburante, l'acquisizione e la detenzione di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici, nonché il porto e il trasporto di oggetti che possono costituire armi per destinazione, per il periodo dal 20 dicembre 2024 alle ore 17:00 a lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 17:00 08:00.
Il Prefetto di Seine-et-Marne ha emanato un decreto che regolamenta dalle ore 17:00 di venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 8:00 di lunedì 6 gennaio 2025:
– è vietata la vendita ed il trasporto da parte di privati di combustibili domestici, compresi gas infiammabili, e di prodotti petroliferi in contenitori individuali.
– è vietata la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di fuochi d'artificio delle categorie da F2 a F4, nonché di articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2.
Durante tale periodo è vietato il porto e il trasporto da parte di privati di fuochi d'artificio delle categorie da F2 a F4 nonché di articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 Persone che giustificano l'uso di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici per scopi professionali titolari del certificato di qualificazione previsto dall'art articolo 6 del citato decreto 31 maggio 2010 ovvero titolari di attestato di formazione o di autorizzazione prevista dall'articolo R.557-6-13 del Codice dell'Ambiente può, solo a questi fini, derogare alle disposizioni dell'articolo 3.
È vietato portare e trasportare oggetti simili ad armi da fuoco in luoghi pubblici, in particolare strade pubbliche, luoghi di grandi assembramenti di persone, trasporti pubblici e dintorni, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico. Deroghe all'articolo 5 del presente decreto possono essere eccezionalmente concesse nell'ambito di spettacoli, rievocazioni storiche e riprese cinematografiche purché siano state preventivamente dichiarate ai servizi di polizia nazionale o di gendarmeria nazionale competenti per territorio.
Qualsiasi violazione del divieto di cui all'articolo 5 del presente decreto sarà punita con la sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni di 1° grado.
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