Il processo per stupro di Mazan evidenzia la differenza tra la legge francese, che lascia spazio all’interpretazione sul consenso, e la legge belga, che è più severa dalla riforma del 2022.
Al processo per stupro di Mazan, le testimonianze dei coimputati continuano tra lacrime, negazioni e tentativi di giustificazione. Un elemento emerge regolarmente nelle spiegazioni di tutti questi uomini accusati di aver violentato Gisèle Pélicot, precedentemente drogata dal marito Dominique Pélicot: un passato difficile, un’infanzia complicata.
Jérôme V., chiamato a testimoniare questo giovedì, ha raccontato di essere stato vittima di racket durante la sua infanzia, di aver subito la disincanto di un padre autoritario e di aver sperimentato una madre castrante.
Altri coimputati, dal canto loro, hanno parlato di violenze sessuali subite da loro stessi in gioventù. Una scelta difensiva dibattuta, anche tra gli avvocati.
Il consenso, la questione centrale di questo processo
Soprattutto da quando uno degli avvocati della difesa ha detto che c’è stato stupro e stupro. Secondo Evidenziatoriè giuridicamente falso, che ci sia stupro o meno, ma secondo l’avvocato specializzato in violenza domestica, Maître Nathalie Tomasini, si basa su un piccolo difetto nella definizione giuridica di stupro.
Dovresti sapere che in Francia il rapporto sessuale forzato non è necessariamente stupro perché se l’autore del reato non è consapevole di forzare il consenso, il reato non è costituito. In questa definizione non esiste la nozione di consenso della vittima. E così i coimputati sono saltati in campo sostenendo di non sapere che Gisèle Pélicot era incosciente e non consenziente.
In assenza di violenza, coercizione, minaccia o sorpresa e secondo la normativa vigente, il reato di stupro non può essere qualificato; senza la volontà di commettere uno stupro, quindi, non può esserci effettivamente stupro, dal punto di vista della legge francese.
In Belgio la questione non si pone. Dalla riforma del 2022, la legge definisce lo stupro attraverso il prisma della penetrazione e dell’assenza di consenso, concentrandosi sul comportamento dell’autore del reato. In ogni caso non c’è consenso quando l’atto di natura sessuale è stato commesso a danno di una vittima priva di sensi o addormentata.
Piccolo promemoria
La maggioranza sessuale è fissata a 16 anni. Per i 14/16enni, se la persona con cui hanno avuto rapporti sessuali ha al massimo 3 anni in più, la legge ritiene che il rapporto possa essere liberamente consensuale. Dopo questa differenza di età, la relazione è sistematicamente considerata stupro.
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Sei sul giornale Mazan, processo per stupro, consenso alla giustizia