Un voto contrario all’interesse sociale non è necessariamente abusivo

Un voto contrario all’interesse sociale non è necessariamente abusivo
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Una SARL che gestisce un supermercato con il marchio

Lo scopo di una SARL è “la creazione e la gestione di un’attività di tipo supermercato con il marchio Carrefour Contact o qualsiasi altro marchio appartenente al gruppo Carrefour, ad esclusione di qualsiasi altro”.

Il suo capitale è posseduto per il 74% da due coniugi (entrambi dirigenti) e per il 26% da una società, sub-filiale del gruppo Carrefour.

La SARL firma un contratto di franchising e un contratto di fornitura con due filiali del gruppo. Questi due contratti sono stipulati per una durata di sette anni, rinnovabile tacitamente, salvo disdetta un anno prima della scadenza.

Sei anni dopo, i dirigenti denunciano i contratti che quindi non verranno rinnovati.

Una risoluzione dei contratti con il marchio

Dopo la risoluzione dei contratti che collegano la SARL al marchio, i dirigenti di maggioranza convocano un’assemblea generale il cui ordine del giorno comprende:

– una prima delibera volta a modificare l’oggetto sociale, eliminando il riferimento a tale marchio;

– una seconda delibera, indotta dalla prima, che propone di rimuovere la limitazione dei poteri dei gestori affinché possano modificare la denominazione del fondo senza richiedere la decisione dei soci a maggioranza di tre quarti delle azioni.

Modifica dell’oggetto sociale rifiutato dal socio di minoranza

Il socio di minoranza vota contro e blocca l’adozione delle due delibere.

Ritenendosi vittime di abusi sulle minoranze, i dirigenti chiedono la nomina giudiziale di un rappresentante ad hoc che avrà il compito di votare, a nome della minoranza, sulle due risoluzioni.

Il socio di minoranza solleva l’irregolarità della denuncia dei contratti decisi dai dirigenti, usurpando i poteri dell’assemblea.

Un rifiuto contrario all’interesse sociale ma non abusivo

Il blocco di una modifica essenziale per la sopravvivenza della SARL…

In appello i giudici hanno constatato un abuso da parte del socio di minoranza e hanno nominato un rappresentante ad hoc affinché votasse in sua vece le due proposte di deliberazione impugnate. I giudici ritengono che l’abuso di minoranza si caratterizzi perché:

– da un lato, il rifiuto del socio di minoranza è contrario all’interesse sociale della SARL il cui oggetto sociale è divenuto impossibile da raggiungere, mettendone a repentaglio la sopravvivenza;

-d’altro canto, questo rifiuto è egoistico ed è dettato unicamente dai suoi interessi personali, che si confondono con quelli del brand.

Il socio di minoranza presenta ricorso in cassazione.

La Corte di Cassazione conferma parzialmente la decisione resa in appello. Ricorda che il rifiuto del socio di minoranza di modificare l’oggetto sociale può essere contrario all’interesse sociale (v., in tal senso, cass. com. 19 marzo 2013, n. 12-16910) e rileva che tale modifica era essenziale garantire la continuità dell’attività della SARL.

…non dettata esclusivamente dall’interesse personale del socio di minoranza

D’altro canto, e contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, la Corte di Cassazione ritiene che manchi un criterio determinante per caratterizzare l’abuso: la prova della motivazione esclusivamente egoistica del rifiuto del socio di minoranza. Per qualificare come abusivo il voto della minoranza e nominare un rappresentante ad hoc che votasse in sua vece, i giudici avrebbero dovuto quindi accertarsi che il suo rifiuto non fosse dettato da uno scopo diverso dal suo esclusivo interesse personale, dall’accadimento, dalla sua volontà di non ratificare un’invasione da parte degli amministratori dei poteri dell’assemblea generale, contraria alla legge (c. com. art. L. 223-30, al. 2).

In pratica, Nella redazione degli statuti i soci devono prestare molta attenzione alla formulazione dell’oggetto sociale. Poiché, in caso di cambiamento dell’attività della società, un oggetto sociale troppo ristretto richiederà la modifica dello statuto con una maggioranza qualificata di tre quarti delle azioni, per le SARL costituite prima del 3 agosto 2005 o di due terzi delle le azioni (o più a seconda dello statuto), per le SARL costituite dopo tale data (c. com. art. L. 223-30, al. 2 e 3). Tuttavia, come dimostra questo caso, tale maggioranza non è sempre facile da ottenere.

Per ulteriori :

“Il ricordo della SARL e dell’EURL”, RF 2024-1 di prossima pubblicazione, § 1014

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