Condannati a 10 anni per banconote false, due francesi ricorrono alla Corte di Cassazione

Condannati a 10 anni per banconote false, due francesi ricorrono alla Corte di Cassazione
Descriptive text here
-

Condannati lunedì scorso dalla Corte d’appello di Marrakech a dieci anni di reclusione per possesso di banconote false e tentato traffico di valuta, due cittadini francesi hanno annunciato ieri il loro ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro avvocato, Me Henri Carpentier, ha confermato a Ouest-France di aver deferito la questione alla Corte Suprema, ritenendo che questa sentenza sarebbe “sproporzionata”. In primo grado i due imputati furono condannati a dodici anni di reclusione. Dopo il loro appello, la corte ha rivisto questa sentenza al ribasso.

I cittadini Arthur L. e Dylan F. sono stati arrestati in Marocco verso la fine dello scorso anno, dopo essersi presentati in un ufficio di cambio valuta. Le banconote in loro possesso si sono rivelate contraffatte, cosa che ha portato al loro arresto per tentata falsificazione di valuta. Citando i parenti degli imputati, i media locali francesi descrivono “uno stato di stupore” tra i due coinvolti.

In Francia, il codice penale punisce la contraffazione o falsificazione di monete aventi corso legale, emesse da istituzioni straniere o internazionali a tal fine autorizzate, con trent’anni di reclusione penale e con la multa di 450.000 euro (articolo 442-1). L’articolo 442-2 dello stesso testo prevede che “il trasporto, la messa in circolazione o la detenzione al fine di mettere in circolazione i segni monetari contraffatti o falsificati di cui al primo comma dell’articolo 442-1 o i segni monetari di fabbricazione irregolare di cui all’articolo 442-1 secondo comma del presente articolo sono puniti con la reclusione di dieci anni e con la multa di euro 150.000.

In Marocco, la falsificazione e il traffico di monete o monete nazionali sono considerati dal codice penale reati molto gravi, punibili con l’ergastolo (articolo 334). L’articolo 335 dello stesso testo prevede inoltre l’ergastolo contro chiunque abbia “consapevolmente partecipato all’emissione, distribuzione, vendita o introduzione nel territorio” di monete falsificate, di titoli, di buoni o di obbligazioni di cui all’articolo precedente.

Per evitare la circolazione di banconote che potrebbero essere frutto di traffico e per garantire la tracciabilità di qualsiasi transazione monetaria, le autorità di regolamentazione raccomandano agli utenti, in particolare ai turisti, di rivolgersi agli uffici di cambio riconosciuti.

Per quanto riguarda le vittime della contraffazione, il primo comma dell’articolo 338 del Codice penale marocchino prevede che “non è punibile chiunque, avendo ricevuto, ritenendole autentiche, monete metalliche o cartacee contraffatte, falsificate, alterate o colorate, mette rimetterli in circolazione ignorando il loro vizio”.

-

PREV Quando la maternità porta all’imprenditorialità
NEXT Europei: Bardella lancia il conto alla rovescia per la vittoria annunciata a Perpignan: News