La copertura decennale dei danni ai locali esistenti da parte dell’assicuratore di responsabilità civile è subordinata all’incorporazione indivisibile delle opere esistenti nella nuova opera.

La copertura decennale dei danni ai locali esistenti da parte dell’assicuratore di responsabilità civile è subordinata all’incorporazione indivisibile delle opere esistenti nella nuova opera.
La copertura decennale dei danni ai locali esistenti da parte dell’assicuratore di responsabilità civile è subordinata all’incorporazione indivisibile delle opere esistenti nella nuova opera.
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 Des maîtres d’ouvrage ont confié à une entreprise des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d’habitation.

Lamentarsi, previa tacita accettazione dell’operauna deformazione della pendenza del tetto, i committenti hanno fatto attribuire alla società di copertura e al suo assicuratore la data della dichiarazione di apertura dei lavori (AXA France Iard), nonché il suo assicuratore alla data del sinistro (MMA Iard ), per il risarcimento dei vari danni subiti.

Con sentenza del 14 giugno 2022, la Corte d’appello di Caen ha condannato la società di coperture a risarcire i proprietari dei progetti e la società AXA France Iard a garanzia delle sentenze pronunciate, in merito ai danni causati ai beni esistenti da coprire nel periodo decennale assicuratore di responsabilità civile.

In tal modo, la Corte d’appello di Caen ha ritenuto che la società AXA France Iard, sia aassicuratore di responsabilità civile decennaleera quello di garantire i danni causati all’ossatura esistente dai lavori di copertura consistenti nella posa di tegole, poiché la copertura installata sull’ossatura formava un insieme indivisibile tale da costituire un unico tetto.

La società AXA France Iard ha presentato ricorso in cassazione, sostenendo che gli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli l 241-1, l 241-2 e l 242-1 del codice delle assicurazioni non sono applicabili alle opere esistenti prima dell’apertura del cantiere , a meno che non siano stati totalmente incorporati nella nuova opera fino a diventare tecnicamente indivisibili.

Tuttavia, in questo caso, i giudici d’appello non avevano dimostrato come l’opera esistente (il telaio) fosse stata completamente inglobata nella nuova opera (la copertura) e fosse divenuta tecnicamente indivisibile.

La sentenza di appello è ribaltata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30 maggio 2024 (Cass, 3 civ, 30 maggio 2024, n°22-20.711, Pubblicato nel bollettino), il cui interesse è sufficientemente rilevante da essere pubblicato nel bollettino.

A sostegno della propria decisione, la Corte di Cassazione ricorda che l’assicurazione obbligatoria non garantisce i danni alla struttura esistente, causati da lavori di costruzione di un’opera nuova, solo nel caso di indivisibilità tecnica delle due opere, la nuova e la vecchia, e se l’indivisibilità tecnica procede dalla totale incorporazione dell’esistente nella nuova.

Quindi, secondo questa decisione (e questo è il punto), il criterio di incorporazione deve essere valutata unicamente in considerazione della nuova opera, nella quale l’esistente è inglobato al punto da divenire tecnicamente indivisibile.

E per farsi capire bene, procedendo in maniera ridondante ma con il merito della chiarezza, la Corte di Cassazione indica che:

Le due condizioni sono, quindi, cumulative e il danno subito dall’opera esistente non è garantito quando è la nuova opera ad inglobarsi in essa.. »

In questo caso la denuncia di cedimento era dovuta solo al fatto che l’ossatura preesistente non era sufficientemente resistente a sostenere la differenza di carico derivante dalle nuove tegole.

Tuttavia, se non si discute che l’impresa ha effettivamente eseguito un’opera e che i disordini che interessano il tetto sono effettivamente idonei a minarne la solidità e a rendere l’edificio inidoneo alla destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 1792 del codice civile, che riguarda solo l’impresa di copertura, l’assicuratore di responsabilità decennale è dal canto suo legittimato a contestare il fatto che l’opera esistente (l’ossatura) è risultata totalmente inglobata nella nuova opera tanto da divenire tecnicamente indivisibile:

“Determinando in questo modo, senza caratterizzare come l’opera esistente fosse totalmente incorporata nella nuova opera, né come fossero tecnicamente indivisibili, la Corte d’Appello non ha fornito base giuridica alla sua decisione. »

La società AXA France Iard è stata inoltre condannata a risarcire i danni immateriali dei proprietari dei progetti con la garanzia facoltativa di “ danni immateriali a seguito di danni materiali garantiti », anche su questo tema la Cassazione si pronuncia in piena coerenza.

Pertanto, è proprio la “facoltà digestiva” della nuova opera a costituire l’unico vero criterio per far scattare l’assicurazione obbligatoria decennale di responsabilità civile per i danni cagionati a quelle esistenti, poiché si tratta semplicemente di garantire che le opere esistenti siano state completamente assorbite dalla nuova opera realizzata.

Nella sentenza del 30 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha avuto cura di specificare che l’impresa di coperture aveva eseguito dei lavori, in questo caso la sostituzione delle tegole.

Questa precisione di linguaggio porta poi necessariamente a contrapporre tale sentenza a quella resa dalla Corte di Cassazione il 21 marzo 2024 (Cass, 3 civ, 21 marzo 2024, n°22-18.694, Pubblicata nel bollettino ), in materia di separabili pezzi di equipaggiamento:

“Se gli elementi di apparecchiature installati in sostituzione o in aggiunta ad una struttura esistente non costituiscono una struttura a sé stante, non sono coperti né dalla garanzia decennale né dalla garanzia di buon funzionamento, qualunque sia il grado di gravità dei disturbi, ma della responsabilità contrattuale di diritto comune, non soggetta all’assicurazione obbligatoria dei costruttori. »

In proposito, quando l’elemento di attrezzatura costituisce di per sé un’opera, il regime applicabile è quello dell’articolo 1792 del codice civile, poiché i disturbi ne intaccano la solidità o rendono l’opera inadatta alla sua destinazione.

L’assicuratore di responsabilità decennale interviene poi solo a garanzia, per i danni cagionati a quelle esistenti, se è accertato che le opere esistenti sono state inglobate nelle nuove opere al punto da costituire un tutto indivisibile.

In difetto, qualsiasi danno causato all’attrezzatura esistente dall’attrezzatura rientra nella responsabilità contrattuale di diritto comune, che può eventualmente essere coperta dalla garanzia facoltativa RC per danni alle attrezzature esistenti o dalla garanzia TNCO (opere che non costituiscono un’opera), quando è stato sottoscritto.

Questo articolo è di esclusiva responsabilità del suo autore.

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