CRE richiama l’attenzione degli operatori del mercato francese all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas sulla Lettera Aperta pubblicata da ACER sulle conseguenze della revisione del regolamento REMIT

CRE richiama l’attenzione degli operatori del mercato francese all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas sulla Lettera Aperta pubblicata da ACER sulle conseguenze della revisione del regolamento REMIT
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CRE accoglie con favore la lettera aperta di ACER che mira a chiarire la modifica e l’attuazione dei nuovi obblighi a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento REMIT* rivisto che entrerà in vigore il 7 maggio 2024 ACER prevede di fornire ulteriori chiarimenti pubblicando e l’aggiornamento di altri documenti sull’interpretazione del regolamento REMIT nel corso del 2024 e del 2025, in particolare dopo la pubblicazione da parte della Commissione Europea dei testi attuativi del REMIT.

CRE attribuisce grande importanza al lavoro e ai progetti europei per la trasparenza, l’integrità e la sorveglianza dei mercati energetici all’ingrosso e invita le parti interessate a fare riferimento alle comunicazioni ACER per conformarsi a questi nuovi obblighi al momento della loro entrata in vigore.

La lettera aperta pubblicata da ACER è indirizzata a tutti i soggetti coinvolti nella rendicontazione dei dati del Regolamento REMIT o per i quali il Regolamento REMIT prevede obblighi di comunicazione. Si tratta in particolare dei seguenti elementi, introdotti dalla revisione del regolamento REMIT:

  • Modifica della definizione di OMP** e dei loro obblighi;
  • Dichiarazione dei contratti di stoccaggio di gas naturale ed energia elettrica;
  • Dichiarazione dei contratti di bilanciamento;
  • Dichiarazione di “esposizioni” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento REMIT rivisto;
  • Modifica della definizione di prodotti energetici all’ingrosso con riguardo in particolare ai dati unici di accoppiamento giornaliero e infragiornaliero (SDAC** e SIDC**) per l’energia elettrica;
  • Notifica dell’utilizzo del trading algoritmico;
  • Notifica dell’uso dell’accesso elettronico diretto;
  • Obblighi degli operatori di mercato residenti o stabiliti in un paese al di fuori dell’Unione Europea;
  • Nuovi atti delegati sulla IIP**/RRM**;
  • Introduzione al concetto di PPAET** e ai loro obblighi.

*Regolamento europeo n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT).
**Abbreviazioni utilizzate:

  • RRM – Meccanismo di segnalazione registrato
  • IIP – Piattaforme dedicate alla pubblicazione di informazioni privilegiate (Inside Information Platform)
  • OMP – Luoghi di mercato organizzati
  • PPAET – Persone che organizzano o eseguono transazioni a livello professionale
  • SDAC – Abbinamento Singolo del Giorno Prima
  • SIDC – Aggancio unico del mercato intraday (Single Intraday Coupling)

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