Indennità per ferie annuali non godute per malattia

Indennità per ferie annuali non godute per malattia
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Accade frequentemente che gli agenti riconosciuti permanentemente inabili al lavoro vadano in pensione dopo la scadenza del congedo per malattia (lunga o malattia di lunga durata). La questione delle ferie annuali acquisite durante questo periodo viene talvolta evitata dai datori di lavoro.

La questione delle ferie annuali guadagnate

La Corte amministrativa d’appello di Bordeaux ha chiarito che, in assenza di disposizioni legislative o regolamentari che fissino un periodo di differimento delle ferie retribuite non godute per malattia, il giudice amministrativo applicando la giurisprudenza comunitaria ammette che tali congedi possono essere fruiti durante un periodo di 15 mesi dopo la scadenza del mandato (31 dicembre) dell’anno di riferimento.

Di conseguenza, la Corte afferma che allo scadere di questo periodo di differimento di 15 mesi, i diritti alle ferie acquisiti per l’anno di riferimento non possono più essere compensati (CAA Bordeaux 13 luglio 2017 n°14BX03684).

La questione dell’entità del risarcimento

Per quanto riguarda l’importo del risarcimento, in assenza di disposizioni nazionali, si applica la normativa europea il diritto all’indennità è limitato a 4 settimane per anno di riferimento (CE 22 giugno 2022 n°443053 e CAA Bordeaux 13 luglio 2017 n°14BX03684).

La Corte d’appello amministrativa di Bordeaux ha inoltre precisato che i diritti si calcolano con riferimento alla retribuzione che l’agente avrebbe normalmente percepito durante le ferie che non ha potuto usufruire (CAA Bordeaux 13 luglio 2017 n°14BX03684 ).

Ricordare

L’agente in pensione dal 1 dicembre 2022 ha diritto ad un indennizzo:

  • limitato a 20 giorni (le 4 settimane previste dalla normativa europea) per l’anno 2021,
  • integrato dal numero totale dei giorni ottenuti per l’anno 2022, ovvero 23 giorni perché l’anno di godimento termina il 31 dicembre, fino a tale data in cui si applica la normativa nazionale (5 settimane di ferie).

Da notare

La giurisprudenza comunitaria precisa che il beneficio di tale risarcimento non può dipendere da una previa richiesta dell’interessato (CGUE 12 giugno 2014 n. C-118/13). Il diritto all’indennità compensativa non può quindi estinguersi automaticamente per il fatto che il lavoratore non abbia chiesto di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro (CGUE 20 luglio 2016 n. C-341/15).

L’agente deve quindi essere stato effettivamente messo in grado dal datore di lavoro di esercitare tale diritto alle ferie prima della fine del rapporto di lavoro, in particolare attraverso un’adeguata informazione. Senza arrivare a obbligare il datore di lavoro a richiedere al lavoratore di prendere le ferie, la Corte afferma che egli è tenuto ad informare quest’ultimo, in modo preciso e in tempo utile, che le sue ferie andranno perdute alla fine del rapporto di lavoro rapporto se non li assume (CGUE 6 novembre 2018 C-619/16).

L’onere della prova spetta al datore di lavoro:

  • deve dimostrare di aver dato prova di ogni diligenza affinché l’agente possa effettivamente usufruire delle ferie annuali cui aveva diritto e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondergli un compenso economico per le ferie non godute;
  • se dimostra che l’agente si è astenuto deliberatamente e con cognizione di causa dal fruire delle ferie annuali dopo aver potuto esercitare effettivamente il suo diritto, il diritto europeo non osta alla perdita di tale diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, né la mancata corresponsione di indennità compensative.

Questa complessità fa sorgere l’obbligo per il governo di aggiornare testi normativi contrari al diritto europeo.

Per facilitare la comprensione di questo complicatissimo sistema giurisprudenziale, la Federazione Territoriale UNSA è intervenuta in più occasioni e continua ad intervenire con rappresentanti del Ministero della Funzione Civile su questa questione in modo che lo stato sia comprensibile agli agenti, che sono i primi utenti.

Il Governo è impegnato a fare chiarezza su questa norma obsoleta in sede di codificazione delle misure regolamentari del Codice generale della funzione pubblica. Questo processo è appena iniziato e dovremo sicuramente attendere ancora un po’ prima di avere una normativa aggiornata.

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