Istituito il “diritto all’errore”.

Istituito il “diritto all’errore”.
Istituito il “diritto all’errore”.
-

Recepito dalla legge finanziaria 2024 (LF-2024), il “diritto a sbagliare” è passato quasi inosservato. Si tratta però di un principio fondamentale che capovolge l’intera filosofia del diritto tributario.

Il “diritto all’errore”, principio stabilito dalla LF-2024, dovrebbe consentire ai contribuenti di correggere spontaneamente la propria dichiarazione dei redditi. Errare è umano. Tuttavia, in linea di principio, le nuove tecnologie e l’elaborazione digitale delle informazioni contabili e fiscali possono ridurre al minimo questo rischio di errore involontario e in buona fede. In realtà, questo “diritto a sbagliare” esisteva già nella pratica e nella dottrina amministrativa. Soprattutto quando l’errore è puramente materiale. Una cifra di troppo o di meno e l’intera dichiarazione dei redditi può finire nella “zona grigia”, presa di mira prioritariamente dal controllo fiscale (CF).

Leggi anche | Carbon tax, riforma IR, metalli preziosi… le novità fiscali della PLF 2025

Questo “diritto di errore” è stato quindi formalizzato e integrato nel Codice Generale delle Imposte (CGI), che consente di rafforzare la “sicurezza fiscale” e di rendere più flessibile il rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione fiscale (AF). , più trasparente e più umano. Si tratta di un nuovo passo verso l’effettiva attuazione dello spirito e della lettera del sistema fiscale dichiarativo, vale a dire l’adesione volontaria alla conformità fiscale. Ciò significa anche che l’imposta è vista come uno dei primi doveri costitutivi di una cittadinanza attiva ed effettiva, e come la principale fonte di finanziamento del “convivere”. Così, il “diritto all’errore” è soprattutto favorevole al contribuente che non viene più percepito dall’AF attraverso una “visione sistematicamente sospetta” dove prevale una “presunzione di colpa”, derivante da una “visione sistematicamente sospetta” hobbessiana ” dove l’essere umano sarebbe malvagio per natura, e quindi potenzialmente fraudolento. Come nel diritto penale, il singolo contribuente beneficia della presunzione di innocenza e spetta all’AF, attraverso l’esercizio del diritto di controllo, dimostrare il contrario.

Il “diritto all’errore”, previsto dalla LF-2024, mira a consentire al contribuente di regolarizzare, di propria iniziativa e spontaneamente, la propria situazione fiscale, e di beneficiare di un’applicazione più semplificata delle sanzioni. È stato così istituito un nuovo sistema che consente al contribuente di chiedere all’AF di comunicargli una dichiarazione delle irregolarità rilevate nelle sue dichiarazioni e di presentare una dichiarazione correttiva, pagando spontaneamente le ulteriori imposte dovute. Questo approccio non può che essere vantaggioso sia per il contribuente che per l’AF. Il primo evita sanzioni finanziariamente penalizzanti. La seconda aumenta le sue entrate fiscali e concentra i suoi sforzi di controllo fiscale sul segmento di contribuenti che presenta il maggior rischio di frode. Questo nuovo sistema, infatti, consente al contribuente di beneficiare della mancata applicazione di maggiorazioni e sanzioni (del 15% o del 20%, o addirittura del 100%, in caso di accertata malafede).

Leggi anche | Diritto finanziario. Il volto fiscale dello “Stato sociale”

Restano tuttavia applicabili gli aumenti dell’imposta di mora pari al 5% per il primo mese e allo 0,5% per ciascuno dei mesi successivi. Inoltre la sottoscrizione della dichiarazione correttiva non ti esonera dal CF. Detta dichiarazione fiscale correttiva deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia delle irregolarità e deve essere accompagnata da una nota esplicativa redatta da un soggetto abilitato all’esercizio delle funzioni di revisore dei conti, quando il fatturato (CA) IVA esclusa , realizzato per l’ultimo esercizio finanziario chiuso è pari o superiore a 50 MDH, da un commercialista o da un commercialista certificato, diverso da quello responsabile della tenuta della contabilità del contribuente in questione, quando il fatturato, IVA esclusa, realizzato per l’ultimo esercizio chiuso l’anno finanziario è inferiore a 50 MDH. La nota esplicativa deve contenere: le irregolarità constatate, a seconda dei casi, dal revisore dei conti, dal dottore commercialista o dal dottore commercialista; e le rettifiche apportate dal contribuente, per tutte le voci e le operazioni interessate, nonché le motivazioni dettagliate che giustificano la mancata rettifica totale o parziale delle irregolarità comunicate dall’AF.

Si tenga presente, tuttavia, che da questo nuovo sistema sono escluse le dichiarazioni che hanno già formato oggetto di procedure di rettifica fiscale. In caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni correttive (oltre il termine di 60 giorni, dalla data di ricevimento della denuncia delle irregolarità), gli aumenti e le sanzioni trovano piena applicazione. In definitiva, il nuovo sistema dovrebbe contribuire soprattutto a migliorare la qualità del contenuto delle dichiarazioni fiscali presentate e quindi a ripristinare la fiducia tra il contribuente e l’AF.

La compliance fiscale volontaria: un asse strategico della DGI

Nell’ultimo rapporto di attività della Direzione generale delle imposte (DGI), per l’anno 2023, una parte è stata espressamente riservata alla “promozione dell’adempimento volontario”. Si tratta di un asse prioritario e strategico per il rafforzamento della disciplina fiscale, considerato un “pilastro del sistema fiscale” e la cui promozione si fonda sull’affermazione di una cultura di cittadinanza fiscale favorevole al consenso fiscale. Pertanto, la DGI sembra favorire il “dialogo fiscale”, pur essendo impegnata attraverso una molteplicità di azioni, sia in termini di educazione e consapevolezza fiscale, sia in termini di digitalizzazione per facilitare le procedure amministrative e fiscali, il tutto modernizzando la fornitura di servizi.

Leggi anche | Verso una riduzione delle tasse per i dipendenti marocchini?

Concretamente, questa promozione dell’adempimento volontario, lungi dall’essere una semplice dichiarazione di buone intenzioni, si realizza, in particolare, attraverso la pubblicazione costante del Codice generale tributario debitamente aggiornato, circolari, contributi a riviste specializzate, capsule e relazioni e guide fiscali. . La DGI utilizza anche i social network, la stampa, i media audiovisivi e il portale Internet, senza dimenticare la divulgazione dell’imposta tra le giovani generazioni, in particolare nelle scuole primarie. Questo grazie allo staff femminile di alto livello preposto alla comunicazione a disposizione della DGI. Anche gli abbonati ai teleservizi della DGI sono aumentati del 16% nel 2023, rispetto al 2022, raggiungendo 2.183.250. Per lo stesso anno 2023 si sono registrate quasi 23 milioni di operazioni dematerializzate. Le teledichiarazioni, i telepagamenti e il recupero online dei certificati rappresentano quasi l’87% delle operazioni dematerializzate. Da tempo, infatti, la DGI è giustamente considerata all’avanguardia nella digitalizzazione dei servizi pubblici.

“Diritto di sbagliare”: nuovo sistema messo in atto da LF-2024
Articolo 221 bis. del Codice Generale delle Imposte – Modalità di presentazione della dichiarazione rettificativa(…)
IV. – A- I contribuenti soggetti all’imposta sulle società o all’imposta sul reddito secondo il regime dell’utile netto reale o dell’utile netto semplificato, possono rettificare spontaneamente le irregolarità nelle loro dichiarazioni dei redditi, presentando dichiarazioni correttive, mediante procedura elettronica, secondo un modello stabilito dall’amministrazione, per esercizi non prescritti e procedendo, ove previsto, al pagamento spontaneo degli ulteriori diritti spettanti. A tal fine, prima della presentazione delle dichiarazioni correttive, i contribuenti stessi devono richiedere, per via telematica, all’amministrazione finanziaria di comunicare loro lo stato delle eventuali irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni relative agli esercizi non prescritti. Tale dichiarazione è comunicata al contribuente interessato, in via telematica, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Le dichiarazioni correttive devono essere presentate entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della suddetta denuncia di irregolarità. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da una nota esplicativa redatta da:
– una persona autorizzata a esercitare le funzioni di revisore dei conti, quando il fatturato realizzato per l’ultimo esercizio finanziario chiuso è pari o superiore a cinquanta milioni (50.000.000) dirham esclusa l’imposta sul valore aggiunto;
– un dottore commercialista o un dottore commercialista diverso da quello incaricato della tenuta della contabilità del contribuente interessato, quando il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso è inferiore a cinquanta milioni (50.000.000) di dirham esclusa l’imposta sul valore aggiunto. La suddetta nota esplicativa deve essere redatta secondo un modello predisposto dall’amministrazione comprendente: – le irregolarità rilevate, a seconda dei casi, dal revisore dei conti, dal dottore commercialista o dal suddetto dottore commercialista;
B- Le dichiarazioni che sono state oggetto di uno dei procedimenti di rettifica delle imposte previste dai precedenti articoli 220 e 221 non possono formare oggetto della dichiarazione correttiva prevista dalla lettera A del presente articolo.
V. – L’aumento previsto dal precedente articolo 184 nonché la sanzione prevista dal precedente articolo 208 non si applicano nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione correttiva prevista dai precedenti commi I, II, III e IV.

-

PREV Gli economisti divisi sulla crescita svizzera
NEXT ecco cosa cambia per la tua bolletta elettrica