applicazione dell’accordo pensionistico firmato dalla Funzione Civile dell’UNSA

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L’accordo di welfare per i dipendenti pubblici statali, sottoscritto il 20 ottobre 2023 dalla Funzione Civile dell’UNSA, trova la sua prima attuazione con la pubblicazione di un decreto sul rischio di morte dei dipendenti pubblici. Si applica dal 1ehm Gennaio 2024.

Per i figli dell’agente deceduto vengono istituiti due nuovi benefici, la rendita scolastica temporanea e la rendita vitalizia per invalidità. Il sistema di indennità in caso di morte viene rafforzato.

Questi benefici si applicano sia che l’agente deceduto sia un funzionario civile o militare, un lavoratore a contratto o un lavoratore statale. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i beneficiari di qualsiasi agente deceduto del loro diritto all’uno o all’altro di questi benefici.

Rendita scolastica temporanea – Rendita vitalizia per invalidità

  • Beneficia di una pensione scolastica temporanea il figlio dell’agente deceduto o il figlio effettivamente a carico dell’agente deceduto oppure il figlio nato entro trecento giorni dalla morte dell’agente. Viene concesso senza condizioni fino al 18th compleanno del bambino senza condizioni, fino al 27th compleanno del bambino in condizioni di studi continuati. L’importo è pari al 5% del massimale mensile previdenziale per i figli sotto i diciotto anni, al 15% dai diciotto ai ventisette anni, ovvero rispettivamente 193 e 579 euro nel 2024, rivedibile annualmente.
  • Il figlio dell’agente deceduto o il figlio effettivamente a carico dell’agente deceduto beneficia di una rendita vitalizia per invalidità se ha diritto all’assegno scolastico per figli disabili (AEEH) o all’assegno per adulti disabili (AAH). Il suo importo è pari al 15% del massimale mensile della previdenza sociale, ovvero 579 euro nel 2024, rivedibile annualmente.
  • Il figlio beneficia di una seconda pensione in caso di decesso del secondo genitore, anch’egli dipendente statale.
  • Le due pensioni non sono cumulabili.

Beneficio in caso di morte

  • I beneficiari (coniuge o partner civile, figlio, ecc.) dell’agente deceduto beneficiano di un anno della retribuzione lorda dell’agente deceduto. Questo capitale è ripartito per un terzo al coniuge e per due terzi ai figli dell’agente di età inferiore a ventuno anni o infermi.
  • Questo capitale viene triplicato se l’agente muore a causa di un infortunio di servizio o di una malattia professionale, durante un attentato, un attentato legato al servizio o a causa della sua funzione, un atto di dedizione all’interesse pubblico o per salvare la vita di uno o più persone.
  • Nel contratto pensionistico proposto dal datore di lavoro dal 1ehm Dal gennaio 2025 l’organismo responsabile della protezione sociale complementare e dell’assicurazione previdenziale verserà un’ulteriore prestazione in caso di decesso pari a un anno di stipendio.

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