Prezzo “liberamente negoziato” per i “grandi consumatori”

Prezzo “liberamente negoziato” per i “grandi consumatori”
Prezzo “liberamente negoziato” per i “grandi consumatori”
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Sull’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del 13 ottobre 2024 che definisce “la soglia dei quantitativi annui di gas naturale consumati sul territorio nazionale da cui è liberamente negoziato il prezzo di vendita”.
Il decreto in questione, firmato dal ministro dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, all’articolo 2, prevede che “il prezzo di vendita del gas naturale a un cliente è liberamente negoziato quando le quantità annue consumate, sul territorio nazionale, da questo cliente, per i propri fabbisogni sono maggiori o uguali alla soglia di duecento milioni di metri cubi (200.000.000 m3) di gas naturale all’anno, per il periodo 2025-2026”.
Una cifra transitoria scende a “cento milioni di metri cubi (100.000.000 di m3) di gas naturale all’anno, per il periodo 2027-2028” e “quaranta milioni di metri cubi (40.000.000 di m3) di gas naturale all’anno, a partire dal 2029”.
Questa ordinanza entra in applicazione dell’articolo 146 della legge n. 19-13 dell’11 dicembre 2019 che disciplina le attività nel settore degli idrocarburi.
Essa prevede che “il prezzo di vendita del gas naturale al cliente, le cui quantità annue consumate sul territorio nazionale per il proprio fabbisogno siano superiori o uguali alla soglia definita con provvedimento del Ministro, è liberamente negoziato”.
“Per tali quantità, il cliente deve concludere un contratto di vendita e acquisto di gas naturale per il mercato nazionale con la società nazionale e/o il co-contraente”, aggiunge lo stesso articolo.
Così, a quasi cinque anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questa legge sugli idrocarburi, l’esecutivo ha appena fissato le soglie in questione.

Il prezzo di vendita del gas naturale ai produttori di energia elettrica e ai distributori di gas destinato al mercato nazionale è determinato dall’ARH

Si ricorda che il capo 6 della stessa legge, relativo alla “determinazione del prezzo di vendita del gas naturale e dei prodotti petroliferi per il mercato nazionale”, menziona, all’articolo 147, “il prezzo di vendita del gas naturale ai produttori distributori di energia elettrica e di gas destinati per il mercato nazionale.
Questo è quindi “determinato dall’ARH (Hydrocarbon Regulatory Authority) secondo una metodologia e termini definiti dal regolamento”.
In questo senso, c’è stato il decreto esecutivo n. 21-64 dell’11 febbraio 2021 che stabilisce la metodologia per determinare i prezzi del petrolio greggio e dei condensati “entrata nella raffineria” e il prezzo di vendita del gas naturale ai produttori di energia elettrica e ai distributori di gas.
Il suo articolo 4 stabilisce che questi prezzi di vendita sono composti dal “costo economico di produzione” e dalla “tariffa di trasporto dei gasdotti nei punti di consegna del sistema di trasporto dei gasdotti del produttore”.
Un prezzo di costo economico che viene calcolato tenendo conto di diversi elementi che sono “volumi di produzione, volumi di reintegro del gas, prelievo di acqua per le necessità delle operazioni petrolifere, costi di investimento in ricerca e sviluppo, costi operativi, compresi i costi finanziari e gli oneri legati agli approvvigionamenti per l’abbandono e il ripristino dei siti, i vincoli di trasporto, la tassazione applicabile alle attività upstream e il tasso di sconto.

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