VITA PRATICA. Il vicino responsabile del danno deve ripararlo, qualunque sia il suo costo, anche esorbitante – 05/10/2024 alle 09:31

VITA PRATICA. Il vicino responsabile del danno deve ripararlo, qualunque sia il suo costo, anche esorbitante – 05/10/2024 alle 09:31
VITA PRATICA. Il vicino responsabile del danno deve ripararlo, qualunque sia il suo costo, anche esorbitante – 05/10/2024 alle 09:31
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La vittima del danno non è tenuta a minimizzare la propria perdita per soddisfare l’autore del danno.

Le spese, anche esorbitanti, della riparazione del danno cagionato al prossimo non possono esentare il responsabile dai suoi obblighi. Questa argomentazione relativa al costo irragionevole della riparazione è stata respinta dalla Corte di Cassazione.

Ha quindi stabilito che chiunque avesse costruito una casa eccedente le dimensioni autorizzate dalla concessione edilizia poteva essere condannato a ridurla,

qualunque sia il costo dell’operazione per lui.

Il principio della responsabilità civile, nei confronti del vicino estraneo al progetto e alla costruzione, hanno ricordato i giudici, impone che

il suo danno è integralmente riparato, senza perdita né profitto per nessuno.

Il vicino scontento notò che l’altezza della costruzione, superando i limiti autorizzati, gli aveva fatto perdere tre quarti della vista sul mare, una notevole quantità di sole ogni giorno e una grande luce nei soggiorni.

Nessuna “sanzione sproporzionata”

Ridurre l’altezza del colmo di 70 cm richiederebbe un lavoro molto importante, sosteneva l’autore della costruzione, e l’operazione avrebbe comportato

un costo irragionevole in considerazione del danno subito dal vicino

. Sarebbe una sanzione sproporzionata, ha affermato, citando un margine di errore ammissibile.

Ma il giudice non è tenuto a ridurre il risarcimento dovuto alla vittima perché rappresenterebbe un costo sproporzionato per l’autore del danno, ha risposto la Corte di Cassazione.

La Corte ha più volte stabilito che, in linea di principio, la vittima del danno non deve minimizzare il proprio danno per soddisfare l’autore del danno.

Nel settembre 2022, tuttavia, non aveva imposto una soluzione del genere quando due vicini si trovavano in disaccordo sull’importanza di costruirne uno in una lottizzazione, perché non si trattava di responsabilità civile tra due stranieri tra loro ma della domanda delle regole di un contratto di lottizzazione che legava i due avversari. In questo caso ha accettato che il danno dovesse essere riparato mediante risarcimento e non con la demolizione.

(Cass. Civ 3, 4.4.2024, Z 22-21.132).

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