Giorni festivi e ponti: avete domande? Abbiamo le risposte!

Giorni festivi e ponti: avete domande? Abbiamo le risposte!
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Quante festività legali ci sono?

Il Codice del lavoro elenca 11 giorni festivi legali nell’anno, a cui vengono aggiunti giorni aggiuntivi a seconda della professione (alcuni contratti collettivi come quello edile, minerario) o a seconda della regione in cui lavora il dipendente (Il Venerdì Santo, nelle città con un tempio protestante o una chiesa mista e il 26 dicembre sono giorni festivi in ​​Alsazia e Mosella).

Le festività legali a livello nazionale sono le seguenti:

– 1 gennaio

– Lunedi di Pasqua

– 1 ° maggio

– 8 maggio

– Giovedì dell’Ascensione

– Lunedì di Pentecoste

– 14 luglio

– 15 agosto

-1 novembre

– 11 novembre

– 25 Dicembre

Il datore di lavoro può obbligare il dipendente a lavorare nei giorni festivi?

Innanzitutto è importante tenere presente che i giorni festivi non corrispondono necessariamente a giornate non lavorate ma retribuite! In realtà, secondo i termini del Codice del lavoro, solo il 1° maggio è un giorno non lavorativo obbligatorio, ad eccezione di alcune strutture..

Capita però spesso che contratti o convenzioni collettive prevedano disposizioni specifiche su questo punto. Per sapere se il giorno festivo deve essere libero o lavorativo, il lavoratore deve quindi verificare quanto prevede il contratto collettivo applicabili in azienda. L’articolo L.3133-3-1 del Codice del Lavoro stabilisce che i giorni festivi sono fissati da un accordo aziendale o di stabilimento o, in mancanza, da una convenzione o da un accordo di settore.

In termini di orario di lavoro, il contratto aziendale prevale sul contratto di filiale. In altri termini, se il contratto aziendale prevede disposizioni in materia di giorni festivi e le prevede anche il contratto di settore, è il contratto aziendale che trova applicazione e non il contratto di settore. La succursale riprenderà la sua sede solo in assenza di un accordo societario/di stabilimento.

In assenza di disposizioni specifiche nel contratto collettivo, spetta al datore di lavoro fissare i giorni festivi. In quanto tale, può imporre ai dipendenti di lavorare nei giorni festivi.

Il rifiuto, per il lavoratore, di lavorare in un giorno festivo costituisce un’assenza ingiustificata che consente al datore di lavoro di detrarre le ore non lavorate dalla retribuzione mensile (1) e, se del caso, di sanzionarla.
Tuttavia, il lavoratore che si rifiuta di lavorare in un giorno festivo definito non lavorativo non può essere sanzionato (2).

Perché l’1ehm Ma è un caso speciale?

Secondo l’articolo L.3133-4 del Codice del lavoro, il 1ehm Maggio è il l’unico giorno festivo legalmente obbligatorio. In altre parole, questo giorno lo è obbligatoriamente retribuito e non lavorato.

L’articolo L.3133-6 del Codice del lavoro aggiunge che è possibile far lavorare i dipendenti quel giorno in stabilimenti e servizi che, per la natura della loro attività, non possono interrompere il lavoro. Pensiamo in particolare agli ospedali, agli alberghi o anche ai trasporti…

Si precisa che il datore di lavoro incorre in una sanzione pari a 4e classe (= 750 €), applicata tante volte quanti sono i dipendenti interessati quando fa lavorare dei dipendenti il ​​1° maggio senza che la sua attività lo giustifichi (3).

Per quanto riguarda i dipendenti con sotto i 18 anni, il principio è il seguente: è vietato far lavorare dipendenti e apprendisti di età inferiore ai 18 anni nei giorni festivi riconosciuti dalla legge. In caso di mancato rispetto di tale divieto, il datore di lavoro è passibile di una sanzione pecuniaria (4).
La situazione è diversa nei 13 settori elencati nell’articolo R. 3164-2 del Codice del lavoro.

È possibile recuperare i giorni festivi?

La risposta è no e il principio è ordine pubblico! Secondo l’articolo L.3133-2 del Codice del lavoro, le ore di lavoro perse a causa della disoccupazione nei giorni festivi non danno luogo a recupero.

I giorni festivi sono pagati due volte?

Non necessariamente ! Poiché i giorni festivi non sono necessariamente non lavorativi, essi danno diritto solo, se lavorati, al pagamento della retribuzione normale, salvo disposizioni convenzionali più favorevoli.

Lo sono solo le ore lavorate il 1° maggio pagato obbligatoriamente il doppio.

Anche i dipendenti che lavorano nei turni notturni in parte il 1° maggio e il giorno successivo (o il giorno prima) beneficiano di un raddoppio del loro stipendio.

I giorni festivi sono pagati?

Se il giorno festivo non lavorativo cade in un giorno in cui il dipendente avrebbe normalmente lavorato, le conseguenze sono diverse.

Per il 1 maggiola retribuzione viene mantenuta, indipendentemente dall’anzianità del dipendente: questa giornata non può comportare la perdita dello stipendio. Pertanto, hanno diritto i dipendenti pagati a ore, a giornata o a prestazione compensazione pari allo stipendio perso a causa di questa disoccupazione. Le ore di straordinario normalmente prestate dovranno essere retribuite con incremento salariale.

Per gli altri giorni festivi, ciò non ha alcun impatto sulla retribuzione purché il dipendente abbia almeno 3 mesi di anzianità in azienda. Questa regola vale anche per dipendenti stagionali se, per più contratti successivi o meno, hanno un’anzianità complessiva in azienda di almeno 3 mesi.
D’altro canto, i dipendenti che lavorano da casa e i dipendenti intermittenti non vengono retribuiti, a meno che un contratto collettivo o una consuetudine non lo prevedano. Il lavoratore interinale ha diritto all’indennità festiva, indipendentemente dalla sua anzianità, se ne beneficiano dipendenti dell’azienda utilizzatrice.

Se cade la vacanza non lavorativa una consueta giornata libera in compagnia (es. domenica), ciò non avrà alcun impatto sulla retribuzione e non darà diritto a riposi aggiuntivi.

Alcune convenzioni o contratti collettivi possono prevedere disposizioni più favorevoli.

Qui giorni festivi che cadono durante le ferie retribuite?

Se il giorno festivo viene lavorato in azienda, viene considerato un giorno lavorativo e verrà quindi detratto dalle ferie retribuite.

D’altro canto, se si tratta di un giorno festivo non lavorativo in aziendanon sarà considerato giorno lavorativo e non verrà detratto dal tempo di ferie (anche se cade in un giorno della settimana in cui i dipendenti normalmente non lavorano a causa della distribuzione dell’orario).

È lo stesso quando il giorno festivo non lavorativo coincide con un giorno abitualmente non prestato in azienda a causa della distribuzione dell’orario (è ad esempio il caso del sabato). La sezione sociale della Corte di Cassazione ha stabilito che ciò ha avuto l’effetto di prolungare di un giorno il congedo (o verrà conteggiato un giorno di ferie in meno).

Qui giorni festivi durante il congedo per malattia o maternità?

Non c’è nessuno nessun impatto sulla retribuzione dei dipendenti quando il giorno festivo coincide con il congedo per malattia o maternità. Si precisa inoltre che il giorno festivo non posticipa necessariamente il termine (= fine) del congedo.

Qui giorni festivi durante un periodo di sciopero?

Se il periodo di sciopero cade in un giorno festivo retribuito per i dipendenti che continuano ad eseguire il contratto di lavoro, i dipendenti in sciopero non possono, secondo la Corte di Cassazione, pretendere il pagamento per quella giornata (5).

Cos’è un ponte?

Secondo l’articolo L. 3121-50 3° del Codice del lavoro, la disoccupazione di 1 o 2 giorni lavorativi tra un giorno festivo e un giorno di riposo settimanale o un altro giorno non lavorativo della settimana costituisce un giorno ponte, o un giorno precedente l’annuale Partire. Lo ha ritenuto la sezione sociale della Corte di cassazione la disoccupazione concessa per un giorno che non soddisfa questa definizione non può essere qualificata come ponte né dare luogo a recupero (6).

Il datore di lavoro è tenuto a concedere dei ponti?

Se non diversamente concordato o utilizzato, il datore di lavoro non ha l’obbligo di concedere un ponte.

Quando l’azienda decide di concedere ai dipendenti un giorno libero, si tratta in linea di principio di una modifica dell’orario di lavoro, soggetta alle seguenti formalità:

– consultazione del CSE,

– previa visualizzazione del nuovo orario,

– notifica all’ispettore del lavoro del programma modificato prima della sua attuazione.

(1) Cass.soc.03.06.97, nº 94-42.197.
(2) Cass.soc.13.05.86, nº 83-41.641.
(3) C.trav., art. R. 3135-3 e Codice Penale, art. 131-13.
(4) C.trav., art. L.3164-6, R. 3165-4 e Codice penale, art. 131-13.
(5) Cass.soc.24.06.98, nº 96-44.234.
(6) Cass. soc.28.01.97, nº 92-44.976.

(7) Circonf. DRT n° 93-9 del 17/03/93.

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