Il consiglio: non sempre nuotiamo nella felicità

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Non sempre nuotiamo nella felicità

Pascal Rytz – Avvocato, specialista della FSA

Pubblicato oggi alle 9:19

Anche se l’estate sta finalmente cercando di risollevare la sua brutta testa, tutti hanno sentito parlare delle piogge torrenziali cadute martedì scorso, che hanno causato danni in diverse città svizzere. Gestisco un negozio in un opulento edificio dove il flusso dell’acqua ha danneggiato tutti i dispositivi installati e conservati nei miei locali. Il mio danno ammonta a più di centomila franchi e già temo la battaglia assicurativa! Non posso iniziare contattando il proprietario dell’immobile per ricevere un risarcimento in tempi brevi?

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L’uomo

Le recenti inondazioni nella Svizzera romanda hanno provocato ingenti danni, colpendo soprattutto i commercianti i cui stabilimenti si trovano al piano terra degli edifici. Questi eventi sollevano questioni complesse relative alla gestione dei danni che rientrano nel diritto assicurativo, nella responsabilità civile e nel diritto contrattuale.

In Svizzera, il risarcimento dei danni causati dalle calamità naturali è strutturato principalmente sul diritto assicurativo e regolato da leggi specifiche oltre che dalle pratiche attuali delle compagnie assicurative. Non tutti i Cantoni prevedono un obbligo di assicurazione dell’edificio contro gli incendi e gli elementi naturali. Se il Canton Vaud ha istituito l’Istituto d’assicurazione contro gli incendi e gli elementi naturali del Canton Vaud (ECA), altri cantoni come quello di Ginevra non l’hanno fatto. In ogni caso, i commercianti possono stipulare un’assicurazione che copra i loro beni mobili, scorte e attrezzature. Inoltre, viene offerta un’assicurazione per l’interruzione dell’attività per compensare la perdita di reddito derivante dall’interruzione dell’attività e dai danni a tali beni.

Per attivare la vostra assicurazione dovete denunciare immediatamente il sinistro, quindi documentare il danno con fotografie e una descrizione dettagliata, fondamentali per l’analisi dei sinistri. In particolare verrà verificato se hai valutato correttamente il tuo stock, punto al quale devi restare sempre attento. Per quanto riguarda sapere se puoi già chiedere al tuo locatore un risarcimento, sembra più delicato. Certamente, se l’allagamento rivela carenze costruttive o manutentive (ad esempio, un sistema di drenaggio inadeguato), il proprietario dell’edificio può essere ritenuto responsabile dei danni che ne derivano.

Infatti, l’art. 58 del Codice delle Obbligazioni (CO) prevede che il proprietario risponde dei difetti di costruzione e della mancata manutenzione dell’edificio. Tuttavia, l’assicurazione della responsabilità civile del proprietario dell’edificio non si estende in linea di principio ai beni personali e all’attività degli inquilini. È quindi molto meglio rivolgersi al proprio assicuratore privato o statale e, se necessario, lasciarlo rivoltare contro il proprietario dell’edificio. Nonostante questi inconvenienti e i capricci del tempo, auguriamo a tutti i nostri lettori una meravigliosa pausa estiva!

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