Ha rifiutato di farsi vaccinare, l’ospedale di Cherbourg aveva il diritto di sospenderla

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Di Editoriale La Presse de la Manche
pubblicato su

27 24 aprile alle 17:00

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La corte amministrativa d’appello di Nantes (Loire-Atlantique) ha convalidato la legittimità della sospensione di un agente del centro ospedaliero pubblico del Cotentin, a Cherbourg-en-Cotentin (Manche), durante l’epidemia di Covid-19.

Come promemoria, il 15 settembre 2021direzione dell’ospedale aveva deciso di sospendere: non aveva ottemperato alla “vaccinazione obbligatoria” del personale ospedaliero rappresentato da a legge di agosto 2021. La decisione prevedeva che sarebbe stata reintegrata nelle sue funzioni solo dopo aver presentato “un certificato di vaccinazione contro il Covid-19” o, al contrario, un “certificato di controindicazione”.

Privato della retribuzione

Senza compenso da questa datail ricorrente ha quindi sequestrato il Tribunale amministrativo di Caen (Calvados) di annullare tale decisione. Ma il 13 giugno 2023il tribunale ha respinto la sua richiesta.

Il dipendente è quindi entrato nel corte d’appello amministrativa di Nantes: chiedeva l’annullamento della decisione e voleva che fosse fatta una “ingiunzione” al centro ospedaliero per “ripristinare le sue cure e i suoi diritti”, soprattutto in termini di “avanzamento” di carriera e “congedi retribuiti”. Per lei ha preteso, tra l’altro, 2.000 euro spese giudiziarie.

“Nell’interesse del servizio”

Ma questa “sospensione” resta “un provvedimento preso nell’interesse del servizio e della politica sanitaria “: era “destinato a contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid”, risponde la corte amministrativa d’appello di Nantes in una sentenza datata 29 marzo 2024che è appena stato rilasciato .

Non si trattava quindi di “sanzione disciplinare” che avrebbe dovuto essere discusso in contraddittorio. Invocando un “malinteso” del Dichiarazione dei diritti umanie quello dei principi costituzionali del “diritto della difesa”, il ricorrente contesta “in realtà” il “principio stesso della vaccinazione obbligatoria” , ma le sue argomentazioni su questo punto “non sono state presentate in una memoria separata” come previsto dal Codice di giustizia amministrativa (CJA). Le sue conclusioni sono quindi giuridicamente “irricevibili”.

Spese processuali 200 euro

Per il resto, questo “regime sanitario giustificato, adattato e proporzionato”non ha comportato “un’eccessiva violazione del diritto di ciascun interessato a rispetto della propria vita privata e familiare» in considerazione delle “importanti considerazioni di sanità pubblica” che giustificavano tali misure.

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“Visto l’obiettivo di sanità pubblica perseguito, l’obbligo vaccinale […] e non costituiscono la sospensione senza retribuzione degli agenti che non desiderano vaccinarsi trattamento inumano e degradante», aggiungono i giudici.

L’agente è stata inoltre condannata a pagare 200 euro all’ospedale per le spese legali.

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