Modificare i negoziati commerciali per combattere l’inflazione

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La legge n. 2023-1041 del 17 novembre 2023 relativa alle misure di emergenza per combattere l’inflazione riguardante i prodotti di consumo è stata pubblicata in Giornale ufficiale dal 18 novembre. Modifica il calendario delle trattative commerciali in un ambito definito.

Secondo le previsioni dell’INSEE per il 2023, il calo dei prezzi delle materie prime agricole ed energetiche, iniziato nell’estate del 2022, dovrebbe esercitare pressioni al ribasso sui prezzi alla produzione agricoli e poi sui prezzi alla produzione delle industrie agroalimentari.

Al fine di accelerare l’impatto sui prezzi al dettaglio del trend al ribasso dei prezzi delle materie prime, la legge propone di modificare il calendario delle negoziazioni commerciali tra fornitori e distributori di prodotti di consumo al fine di consentire un’entrata in vigore anticipata dei nuovi prezzi nel 2024.

Si ricorda che ogni anno le trattative commerciali si svolgono tra il 1 dicembre e il 1 marzo. Al termine di questo periodo vengono stabiliti nuovi prezzi di vendita dei prodotti di consumo tra fornitori e distributori. Questi prezzi di vendita di grasso determinare i prezzi di vendita al consumatore.

L’obiettivo della legge è quello di anticipare il ciclo annuale delle trattative commerciali per consentire ai consumatori di beneficiare di questi nuovi prezzi di vendita più bassi.

La legge si applica a qualsiasi accordo relativo a prodotti di consumo commercializzati sul territorio francese concluso tra qualsiasi distributore che eserciti un’attività prevalentemente di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e qualsiasi fornitore di prodotti di consumo (senza mettere in discussione il principio di annualità che disciplina i contratti commerciali). I supermercati esteri sono esclusi dal campo di applicazione del testo.

Viene quindi fissata una scadenza:

– dal 15 gennaio 2024, per i produttori di imprese di piccole e medie o medie dimensioni (fatturato inferiore a 350 milioni di euro) con decorrenza dell’accordo dal 16 gennaio;

– il 31 gennaio 2024, per i grandi produttori (fatturato pari o superiore a 350 milioni di euro) con efficacia dell’accordo dal 1° gennaio 2024.ehm FEBBRAIO.

Queste disposizioni sono di ordine pubblico. Qualsiasi controversia relativa alla loro applicazione è di competenza esclusiva dei tribunali francesi, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione Europea e dei trattati internazionali ratificati o approvati dalla Francia e fatto salvo il ricorso all’arbitrato.

Il mancato rispetto dei termini è punito con una sanzione amministrativa il cui importo, aumentato, non può superare, per violazione accertata, 200.000 euro per le persone fisiche e 5.000.000 di euro per le persone giuridiche.

Il fornitore deve comunicare le sue condizioni generali di vendita al distributore entro il 5 dicembre 2023 quando il suo fatturato annuo al netto delle imposte, eventualmente consolidato o combinato in applicazione dell’articolo L. 233-16 del Codice del Commercio, realizzato durante l’ultimo periodo di chiusura esercizio finanziario, è superiore o uguale a 350 milioni di euro, o entro e non oltre il 21 novembre 2023 quando il suo fatturato annuo al netto delle imposte, eventualmente consolidato o combinato in applicazione dello stesso articolo L. 233-16, realizzato durante l’ultimo esercizio finanziario chiuso, è inferiore a 350 milioni di euro.

Da notare. In caso di fallimento delle trattative, i fornitori possono scegliere di risolvere qualsiasi rapporto commerciale con il distributore o richiedere l’applicazione di un avviso standard che consenta il rinvio a un mediatore al fine della conclusione di un accordo (L. n° 2023-221, 30 marzo , 2023 tendendo a rafforzare l’equilibrio nei rapporti commerciali tra fornitori e distributori).

Se entro il 15 o il 31 gennaio 2024 non viene concluso alcun accordo, il fornitore può:

– in assenza di contratto di nuova costituzione, risolvere ogni rapporto commerciale con il distributore, senza che quest’ultimo possa invocare la risoluzione improvvisa del rapporto commerciale;

– richiedere l’applicazione di una disdetta scritta tenendo conto della durata del rapporto commerciale nonché delle condizioni economiche del mercato in cui operano le parti.

Le parti possono anche rivolgersi al mediatore delle relazioni commerciali agricole o al mediatore d’impresa per concludere sotto la sua egida, entro il 15 o il 29 febbraio 2024 (a seconda dei casi), un accordo che fissi le condizioni di preavviso, che deve tenere conto in particolare conto delle condizioni economiche del mercato in cui operano le parti. Se le parti concordano le condizioni dell’avviso, il prezzo concordato si applicherà retroattivamente.

In caso di disaccordo, il fornitore potrà risolvere ogni rapporto commerciale con il distributore, senza che quest’ultimo possa invocare la brusca risoluzione del rapporto commerciale o richiedere l’applicazione di un adeguato preavviso.

Da notare. Accordi commerciali firmati prima del 1ehm Il settembre 2023 tra produttori e supermercati dovrà terminare automaticamente, a seconda dei casi, il 15 o il 31 gennaio 2024.

Inoltre, il governo deve presentare al Parlamento, entro tre mesi dalla promulgazione della legge, una relazione che valuti gli effetti dell’andamento delle negoziazioni commerciali sui prezzi di vendita dei prodotti di consumo e sulla condivisione del valore tra i diversi attori economici. Tale report dovrà analizzare nello specifico l’evoluzione dei margini industriali, settore per settore, e degli attori della grande distribuzione.

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