La laicità presuppone la neutralità dei poteri pubblici nei confronti delle religioni per consentire a tutti di esercitare la propria libertà di coscienza, garantendo allo stesso tempo la libertà religiosa nella sfera privata.
L'articolo 3 della legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021 sul rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica, ora codificati nell'articolo L. 124-3 del Codice generale della funzione pubblica, prevede che: “Le amministrazioni statali, gli enti locali e gli enti pubblici le istituzioni (…) designano un referente della laicità. Il referente della laicità ha il compito di fornire ogni consiglio utile sul rispetto del principio di laicità a qualunque funzionario pubblico o capo dipartimento che lo consulti. È responsabile dell'organizzazione della giornata della laicità il 9 dicembre di ogni anno. Le funzioni di referente della laicità sono esercitate nel rispetto della responsabilità e delle prerogative del capo servizio”.
Il sistema dei referenti della laicità fu creato da una commissione parlamentare – e accettato dal governo – all’epoca per: “dare risalto alla diffusione e alla conoscenza delle questioni legate al principio di laicità all’interno del servizio pubblico”1.
Un decreto n. 2021-1802 del 23 dicembre 2021 relativo al referente della laicità nel servizio pubblico ha definito il regime giuridico. È stato integrato dal decreto n. 2022-237 del 24 febbraio 2022 relativo agli scambi tra i referenti della laicità degli istituti di cui all'articolo 2 del titolo IV dello statuto generale dei dipendenti pubblici dello Stato e degli enti locali e le agenzie sanitarie regionali autorità in merito a violazioni del requisito di neutralità. Il suddetto decreto specifica lo scopo e le condizioni di questi scambi. Inoltre, un'istruzione relativa allo spiegamento della rete dei referenti della laicità nella rete delle amministrazioni territoriali dello Stato del 27 dicembre 2022 ha chiarito il ruolo dei referenti della laicità rispetto ai corrispondenti della “laicità” creati dalla circolare del 21 aprile 2011, che ora sono diventati i corrispondenti di “sette e secolarismo”.
1. Designazione
Nel servizio civile statale i referenti per la laicità sono nominati dal caposervizio. In ciascun dipartimento ministeriale è designato dal ministro competente un referente ministeriale incaricato di coordinare l'azione dei referenti designati nell'ambito delle direzioni e dei servizi decentrati. È inoltre designato dal prefetto di dipartimento per le direzioni dipartimentali interministeriali.
Nel servizio civile ospedaliero i rappresentanti della laicità sono nominati dal direttore dell'istituto.
In queste due pubbliche funzioni, lo stesso referente può essere designato dalle predette autorità per più servizi posti alla sua autorità o per più esercizi pubblici sottoposti alla loro vigilanza o anche essere comune a servizi posti alla loro autorità nonché ad uno o più enti pubblici sottoposti alla loro vigilanza. Nei casi in cui tale autorità non abbia provveduto alla designazione di un referente comune, più enti pubblici posti sotto la stessa autorità di vigilanza possono decidere di designare un referente comune.
Nel servizio pubblico territoriale i referenti della laicità sono nominati dall'ente territoriale o dal presidente del centro di gestione degli enti locali e degli enti pubblici affiliati su base obbligatoria o volontaria ad un centro di direzione.
In ogni caso, l'APN informa, con ogni mezzo che consenta sufficiente pubblicità, gli agenti posti alla loro autorità della designazione del referente della laicità e delle modalità per entrare in contatto con lui. I referenti della laicità sono scelti tra magistrati, dipendenti pubblici e militari, in servizio o in pensione, oppure tra gli agenti contrattuali titolari di contratto a tempo indeterminato. Beneficiano di una formazione adattata alle loro missioni e al loro profilo.
2. Obblighi
Il referente della laicità è tenuto al segreto professionale e alla discrezione alle stesse condizioni dei pubblici ufficiali.
3. Missioni
Il referente della laicità adempie a quattro missioni.
In primo luogo, il referente della laicità consiglia i capi dipartimento e i funzionari pubblici sull'applicazione del principio di laicità, rispondendo alle loro richieste su casi singoli o questioni generali.
In secondo luogo, il referente della laicità sensibilizza gli agenti al principio di laicità e diffonde informazioni sul tema all'interno dei servizi amministrativi.
In terzo luogo, il referente della laicità organizza ogni anno, il 9 dicembre, la Giornata della laicità, in coordinamento con altri referenti, se necessario.
In quarto luogo, il referente per la laicità redige una relazione annuale di attività che faccia il punto sull'applicazione del principio di laicità e, ove applicabile, sulle carenze da quest'ultimo osservate nei servizi presso i quali è collocato e che riferisca su tutte le azioni realizzate durante l'anno scorso. Tale relazione viene trasmessa all'autorità che la nomina e viene redatta una sintesi per il comitato sociale. Negli enti locali la relazione annuale è trasmessa contestualmente dall'ente territoriale anche all'organo deliberante e al prefetto del dipartimento. Per le strutture ospedaliere la relazione annuale è trasmessa, a seconda dei casi, al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale o al prefetto del dipartimento o all'ente locale da cui dipende la struttura interessata.
In un contesto diverso da quello del 1905, la sfida è tenere conto della nostra nuova società facendo aderire tutti ai valori della tolleranza e del rispetto di sé e degli altri per costruire una buona convivenza insieme in questa Repubblica laica.
Domenico VolutAvvocato-mediatore presso il foro di Parigi, dottore in diritto pubblico
1. Rapporto n° 3797 del Sig. Florent Boudié, della Sig.ra Laetitia Avia, Anne Brugnera, Nicole Dubré-Chirat, MM. Sacha Houlié, Éric Poulliat e la signora Laurence Vichnievsky, presentata a nome della commissione speciale, depositata il 25 gennaio 2021.