Alcune risposte alle domande che mi sono state poste in questi giorni… (maggioranze, diversi scenari di convivenza, poteri dei ministri durante la formazione di un nuovo Governo)

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1/ Il Presidente della Repubblica è libero di nominare Primo Ministro chi vuole? Può bloccare la nomina di questo o quel ministro?

2/ In attesa dell’insediamento dei loro successori, quali sono i poteri dei membri del Governo (in particolare in caso di disordini successivi al secondo turno elettorale)

3/ Eccetto che il nuovo Governo potrebbe non avere l’investitura della maggioranza nell’Assemblea Nazionale? Se si formasse una maggioranza puramente relativa (attorno al RN o al FP o ai centri), il nuovo Governo potrà essere bloccato dal Parlamento fin dai suoi primi passi?

4/ Sì, ma anche con una maggioranza relativa per AN, non sarebbe nell’interesse di un nuovo Primo Ministro fare una simile dichiarazione di politica generale con un voto?

5/ Come funziona la mozione di censura?

6/ Quindi, se viene nominato un Governo ma ha solo una maggioranza relativa in AN, si ritorna alla stessa situazione di prima dello scioglimento (ma magari con un’altra maggioranza relativa), cioè la difficoltà di approvare testi giuridici e il rischio di una mozione di censura?

7/ Vedi anche


1/ Il Presidente della Repubblica è libero di nominare Primo Ministro chi vuole? Può bloccare la nomina di questo o quel ministro?

Rispondi SI MA.

  • L’articolo 8 della Costituzione lo dice chiaramentee Presidente della Repubblica:
    • nomina il Primo Ministro.
    • nomina gli altri membri del Governo su proposta del Primo Ministro.
  • in pratica (dal 1986) è sempre stato stipulato un accordo di convivenza per la nomina dei ministri, almeno per quanto riguarda quello che viene chiamato “ambito riservato” (affari esteri, difesa) ma il confine di tale area riservata dà luogo a discussione
  • potremmo immaginare uno scenario (che evoca un po’ la situazione che è stata per lungo tempo quella del Belgio, in un altro quadro istituzionale è vero) in cui nessun Primo Ministro riuscirebbe a formare un governo che abbia la controfirma, in fase di designazione, di del Presidente della Repubblica e la fiducia della maggioranza relativa dell’Assemblea Nazionale. Potremmo anche immaginare che ciò porterebbe a uno stallo (che ricorda quello in cui il presidente Mac Mahon alla fine dovette dimettersi per non aver accettato di sottomettersi, ma in un quadro istituzionale, quello dell’inizio della Terza Repubblica, molto diverso). Detto questo, chi bloccasse permanentemente il Paese in questo modo perderebbe senza dubbio molto credito nei confronti dei nostri concittadini.

2/ In attesa dell’insediamento dei loro successori, quali sono i poteri dei membri del Governo (in particolare in caso di disordini successivi al secondo turno elettorale)

  • HA/
    Da qui al secondo turno delle elezioni legislative e fino alle dimissioni del primo ministro Attal, il governo sarà in piena carica.
  • B/
    Nel periodo che andrà dalle dimissioni dell’attuale Primo Ministro fino alla formazione del nuovo Governo, vige la tradizionale regola secondo cui
    una persona dimissionaria gestisce gli affari urgenti e correnti;
    • Se Alcuni meravigliarsi del poteri dei Ministri durante l’insediamento dei loro successori, anche contestando che abbiano ancora il minimo potere, dobbiamo ricordare che in questo campo il giudice è flessibile: noi abbiamo il potere, certo limitato alle questioni urgenti e comunel’ora del suo arrivo successore. Il giudice è arrivato fino a riconoscere la competenza delle autorità amministrative oltre la data del loro incarico, o in mancanza di assunzione, oltre la data di pensionamento o altro, quando le circostanze lo richiedevano. Ciò si è concretizzato in particolare attraverso una giurisprudenza molto antica e costante sul “funzionario pubblico di fatto” (v CE, 16 maggio 2001, Commissario di Polizia c/Sig. Ihsen; N. 231717 ; questa teoria venne applicata per la prima volta agli atti compiuti dai sindaci nell’esercizio delle loro funzioni di ufficiali di stato civile: l’esempio più famoso è senza dubbio il cosiddetto caso matrimoniale Montrouge, in cui la Corte di Cassazione dichiarò con sentenza del 17 agosto 1883 che erano comunque validi i matrimoni celebrati regolarmente da un consigliere comunale che non ne avesse il grado.
    • certamenteil giudice molto indurito posizione su questioni urgenti e di attualità Da Un po Di più dieci anni, per quanto riguarda fondamentalmente delle comunità territoriale (CE, 23 dicembre 2011, n°348647; CE, 28 gennaio 2013, Unione Mista Flandre Morinie, req. N. 358302; CE, 28 gennaio 2013, req. N. 358302, CE, 29 gennaio 2013, N. 242196). Ma in queste sentenze, da un lato, ha limitato la nozione di attualità piuttosto che quella di urgenza (che sarebbe un’operazione di mantenimento dell’ordine), e il giudice ha sempre tenuto conto della durata di tale intervallo provvisorio calibrare la nozione di urgente e di attualità (vedi ad esempio, e per analogia, qui)…
      Esempi eclatanti di chiarezza: CAA Lione, 29 novembre 2016, n. CAA Bordeaux, 7 luglio 2016, n. CAA Marsiglia, 22 marzo 2018, n. CE, 18 gennaio 2013, n°360808; CAA Parigi, 5 agosto 2004, Comune di Gagny, n° 01PA00072; CAA Marsiglia, 26 novembre 2014, n° 13MA01136…
    • detto questo, è vero che nel periodo in cui viene nominato un Primo Ministro e non sono ancora stati sostituiti i membri del Governo, mentre viene formato il Primo Ministro, potremmo ad esempio avere una decisione del Ministro dell’Interno del Governo Attal adottare un provvedimento… che verrebbe contrastato, abrogato e sostituito, ad esempio, da un Primo Ministro già nominato ma non ancora formato il governo, il che sarebbe comunque curioso. Ma non impossibile.
    • infine, nella peggiore delle ipotesi, se per caso il nostro Paese dovesse cadere in una gravissima crisi di sicurezza, cosa che certamente appare, e per fortuna, improbabile, ricordiamo che:
      • i membri del Governocertamente rassegnato, avrebbe sempre competenti a prendere decisioni che mirino in modo proporzionato a rispondere alla situazione di crisi, e che come tali rientrerebbero nella teoria delle cosiddette “circostanze eccezionali” (sviluppata e amplificata a partire dalle sentenze Signore Dol e Laurent Poi Salve). Fonti: CE, 28 febbraio 1919, n°61593; CE, 28 giugno 1918, n°63412.
      • nel peggiore dei casi, non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica ha poteri significativi attraverso Articolo 16 della Costituzione, ma qui si raggiungono livelli di minaccia che non sembra ragionevole immaginare.
  • VS/
    Una volta formato il nuovo governo la questione non si porrebbe più.

3/ Eccetto che il nuovo Governo potrebbe non avere l’investitura della maggioranza nell’Assemblea Nazionale? Se si formasse una maggioranza puramente relativa (attorno al RN o al FP o ai centri), il nuovo Governo potrà essere bloccato dal Parlamento fin dai suoi primi passi?

NO, a meno che non ci sia una mozione di censura.

Articolo 49, par. 1, della Costituzione è così formulato:

Il Primo Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, affida all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo per il suo programma o eventualmente per una dichiarazione di politica generale.

Ciò è servito a lungo come base per la tradizionale inaugurazione dei nuovi governi davanti all’Assemblea Nazionale (AN). Ma tale investitura, essenziale in un regime puramente parlamentare, obbligatoria ad esempio sotto la Terza e Quarta Repubblica, non è un passo necessario per i nuovi governi sotto la nostra Quinta Repubblica.

Pertanto :

  • nessun blocco all’interno della nomina
  • e potremmo anche immaginare (ma non sarebbe politicamente intelligente) che un Presidente della Repubblica nomini un Primo Ministro e co-designi insieme a lui un Governo… che non otterrebbe in alcun modo la fiducia della maggioranza, anche relativa , del Parlamento. Molto semplicemente, affronterebbe rapidamente una mozione di fiducia.
Crediti: Costituzione del 1958; montaggio di tre fotografie (diritti: Consiglio costituzionale)

4/ Sì, ma anche con una maggioranza relativa per AN, non sarebbe nell’interesse di un nuovo Primo Ministro fare una simile dichiarazione di politica generale con un voto?

NO. NON CON VOTO in caso di maggioranza relativa, a meno che non si corra un rischio significativo.

Una dichiarazione di politica generale, senza voto, perché no. È così che la Borne e poi il signor Attal (ma possiamo citare esempi più vecchi: Rocard nel 1988, Cresson nel 1991, Bérégovoy nel 1992) hanno potuto fare dichiarazioni di politica generale senza voto. Applichiamo ora su questo punto, a partire da una riforma del 2008, l’articolo 50-1 della Costituzione (“ Ddavanti all’una o all’altra delle assemblee, il Governo può, di propria iniziativa […] fare, su un argomento specifico, una dichiarazione che dia luogo a dibattito”), con un regime di risposta, ma senza voto, dei diversi gruppi politici.

Ma se invece di utilizzare questo articolo, un nuovo Primo Ministro preferisce utilizzare il regime dell’articolo 49, al. 1, Cost., sopra citato, allora si vota… e se il Presidente del Consiglio non ha la maggioranza, si ha la caduta del Governo (obbligo di dimissioni; art. 50 Cost.).

5/ Come funziona la mozione di censura?

Articolo 49, par. 2, della Costituzione lo prevedeL’Assemblea nazionale può rimettere in discussione la responsabilità del Governo votando una mozione di censura:

  • proposta da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea nazionale (uno Anche membro incapace di ” essere firmatario di più di tre mozioni di censura nella stessa sessione ordinaria e più di una nella stessa sessione straordinaria “)
  • con un voto che “ può avvenire soltanto quarantotto ore dopo la sua presentazione”
  • con una mozione di censura che dà luogo a votazione” odove si registrano solo voti favorevoli alla mozione di sfiducia che può essere adottata solo dalla maggioranza dei membri componenti l’Assemblea.”

Con le dimissioni obbligatorie del Governo (articolo 50 della Costituzione) quando l’Assemblea Nazionale adotta una mozione di censura.

Crediti fotografici: David Mark (su Pixabay); inquadratura modificata.

6/ Quindi, se viene nominato un Governo ma ha solo una maggioranza relativa in AN, si ritorna alla stessa situazione di prima dello scioglimento (ma magari con un’altra maggioranza relativa), cioè la difficoltà di approvare testi giuridici e il rischio di una mozione di censura?

SÌ DI DIRITTO, NO DI FATTO.

Infatti, negli ultimi due anni, abbiamo avuto la maggioranza relativa nell’Assemblea nazionale MA con la possibilità di scendere a compromessi con il Senato nelle commissioni miste…

Da qui gli scenari (o scenari per chi volesse latinizzare) di seguito:

Vedi anche in pdf: poteri di convivenza 2024

7/ Vedi anche

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