Codice della famiglia: i punti principali della riforma secondo il ministro della Giustizia

Codice della famiglia: i punti principali della riforma secondo il ministro della Giustizia
Codice della famiglia: i punti principali della riforma secondo il ministro della Giustizia
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All'indomani della sessione di lavoro dedicata alla revisione della Moudouwana, presieduta da Sua Maestà il Re, il Ministro della Giustizia, Abdellatif Ouahbi, ha presentato, nel corso di una riunione di comunicazione tenutasi martedì a Rabat, le grandi linee di ciò che è stato realizzato riguardo alla revisione della Moudouwana. il Codice della Famiglia, dopo l’espletamento del processo di ampie consultazioni supervisionato dall’Autorità preposta alla revisione del Codice della Famiglia, e a seguito della formulazione da parte del Consiglio Superiore degli Ulema della sua parere giuridico su alcune proposte dell'Autorità legate a testi religiosi formali.

In questa occasione, Ouahbi ha precisato che questo incontro di comunicazione avviene sulla scia delle istruzioni reali e della volontà del Sovrano, per assicurare continuamente la trasparenza del processo di revisione del Codice della famiglia e per garantire una più ampia comunicazione sul suo conto.

Tra i punti adottati sulla base delle proposte dell'Autorità e del parere giuridico del Consiglio Superiore degli Ulema, il ministro ha citato in particolare quanto segue:

-Prima di tutto : la possibilità di trascrivere il fidanzamento e di considerare di regola l'atto di matrimonio come unica prova del matrimonio, stabilendo i casi eccezionali di ammissibilità dell'azione di riconoscimento del matrimonio, nonché il consolidamento delle garanzie matrimoniali della persona portatori di handicap, esaminando gli iter formali e amministrativi necessari per la formazione dell'atto di matrimonio;

-Secondo: la possibilità di stipulare, per i marocchini residenti all'estero, l'atto di matrimonio senza la presenza di due testimoni musulmani qualora ciò si rivelasse impossibile;

-Terzo: la capacità matrimoniale viene acquisita, per il ragazzo e la ragazza, al compimento dei 18 anni gregoriani, pur prevedendo una deroga alla norma anzidetta secondo la quale la maggiore età del minore è fissata in 17 anni, fatta salva una serie di condizioni che mantenerlo, sul piano pratico, nel cerchio dell'“eccezione”;

-Quarto: l'obbligo di ottenere il parere della moglie, all'atto della redazione dell'atto di matrimonio, circa la condizione alla quale il marito si impegna a rinunciare o meno alla poligamia, e la sua menzione in tale certificato. Nel caso in cui venga posta la condizione di rinuncia alla poligamia, il coniuge non ha diritto alla poligamia per onorare tale condizione;

In mancanza di questa condizione, «la giustificazione oggettiva eccezionale» della poligamia viene limitata ai casi di sterilità della prima moglie o di malattia che impediscono i rapporti coniugali, o ad altri casi rimessi alla discrezionalità del giudice secondo modalità ben definite criteri giuridici considerati secondo lo stesso grado di obiettività ed eccezionalità.

-Quinto: Creazione di un organismo non giurisdizionale di conciliazione e mediazione, il cui intervento è richiesto in linea di principio al di fuori dei casi di divorzio consensuale, limitando la sua missione al tentativo di riconciliare i due coniugi e di trovare un accordo tra loro sugli effetti del divorzio divorzio.

-Sesto: Il divorzio consensuale sarà oggetto di un contratto diretto tra i due coniugi, senza dover ricorrere a vie legali, riducendo al contempo le tipologie di divorzio e di ripudio, dato che il divorzio per discordia ne comprende la maggior parte, e fissandone i tempi massimi limite per pronunciarsi sui casi di divorzio e ripudio a sei (6) mesi.

-Settimo: Un nuovo quadro per la gestione dei beni acquisiti durante il rapporto coniugale, con la promozione del lavoro della moglie all'interno della casa considerandolo come un contributo allo sviluppo dei beni acquisiti durante il rapporto coniugale.

-Ottavo: L'adozione di moderni mezzi elettronici per la notifica nei casi di divorzio e di ripudio, con l'accettazione della procura in questi casi, ad eccezione del periodo di riconciliazione e mediazione.

-Nono: Considerare l'affidamento dei figli come un diritto condiviso tra i due coniugi durante il rapporto coniugale, con possibilità di estensione, se concordato, dopo la rottura di tale rapporto; e rafforzare il diritto all'alloggio per il bambino in accoglienza, oltre alla definizione di nuove regole che disciplinino la visita del bambino, oggetto di accoglienza, o il suo spostamento.

-Decimo: La non decadenza del diritto di affidamento della madre divorziata sui figli, anche in caso di nuovo matrimonio.

-Undicesimo: La definizione di standard di riferimento e di valore di cui si terrà conto nella stima della Nafaqa, nonché di meccanismi procedurali che contribuiscano ad accelerare il ritmo della sua notifica e dell'esecuzione delle relative sentenze.

-Dodicesimo: Rendere comune ad entrambi i coniugi la “rappresentanza legale” durante il rapporto coniugale e dopo lo scioglimento dei vincoli matrimoniali. Nei casi in cui manchi l'accordo tra i due coniugi sulle azioni di rappresentanza legale comune, si ricorre, in materia, al giudice della famiglia per pronunciarsi sulla controversia sollevata, nell'ambito di criteri e finalità definiti dalla legge.

-Tredicesimo: Determinare le procedure legali che il tribunale dovrà seguire per concedere l'emancipazione al minore, rafforzare la protezione giuridica dei suoi beni e sottoporre a controllo giurisdizionale gli atti del suo tutore legale, testamentario o dativo.

-Quattordicesimo: Il diritto del marito o della moglie di conservare l'abitazione matrimoniale, in caso di morte del coniuge, alle condizioni stabilite dalla legge.

-Quindicesimo: l'adozione della proposta del Consiglio Superiore degli Ulema relativa alla questione “dell'eredità delle figlie” in cui si raccomanda che chiunque possa, durante la sua vita, donare agli eredi la parte che desidera dei suoi beni, sostituendo il possesso derivato al possesso effettivo possesso.

-Sedicesimo: Aprire la possibilità di un testamento (Wassiya) e di una donazione (Hiba) ad entrambi i coniugi, in caso di differenza di religione.

Ouahbi ha anche osservato che, trattandosi di una revisione profonda del Codice della famiglia, verrà adottata una formulazione con espressioni moderne, che sostituiranno alcuni termini caduti in disuso nel nostro ordinamento giuridico e giudiziario.

Per quanto riguarda le proposte generali volte a sostenere questa riforma, il Ministro ha spiegato che esse riguardano essenzialmente:

– Prima di tutto : mobilitare risorse umane qualificate e sufficienti, compresi giudici e dirigenti, per gestire le questioni familiari, fornendo loro una formazione continua specializzata;

– Secondo: rivedere procedure e provvedimenti relativi alle questioni familiari, stabilendo una guida pratica e di riferimento al Codice della famiglia;

– Terzo: facilitare l’accesso alla giustizia familiare, attraverso la creazione di uno “sportello unico” presso i tribunali familiari;

– Quarto: sensibilizzare i futuri sposi sui diritti e sugli obblighi derivanti dal matrimonio, adottando una politica pubblica volta a sostenere tale tematica.

– Quinto: studiare la possibilità di creare un registro nazionale in cui registrare gli atti di matrimonio e di divorzio.

Si noti che queste proposte dovranno ora passare attraverso il circuito legislativo per essere adottate in via definitiva.

Secondo il Ministro della Giustizia, la revisione del Codice della Famiglia mira a superare alcune carenze e disfunzioni rilevate nella sua applicazione giudiziaria, per adattare le sue disposizioni all'evoluzione e alle dinamiche della società marocchina e alle esigenze di uno sviluppo sostenibile il loro allineamento all’evoluzione legislativa, in particolare alle convenzioni internazionali ratificate dal Regno.

“Oggi siamo di fronte ad una revisione sostanziale del Codice della famiglia, rispondente ai principi e ai parametri definiti nella Lettera Reale, in conformità con le norme e le linee che essa ha stabilito al fine di elaborare una nuova versione del Codice della famiglia. in grado di sostenere il Marocco di oggi e gli sviluppi sociali che sta vivendo, garantendo scrupolosamente che le sue disposizioni possano, allo stesso tempo, consolidare la posizione delle donne e i loro diritti, tutelare i diritti delle il bambino e preservare la dignità dell’uomo”, ha affermato.

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