Nel 2022, per vedere le cose con maggiore chiarezza, la Corte del Lavoro ha posto questioni pregiudiziali alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Queste due istituzioni avevano emesso due sentenze successive, nel 2022 e nel 2023, menzionando il fatto che un simile divieto era ammissibile se fondato su elementi di fatto (il contesto particolare del comune di Ans) ed era proporzionato.
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Nella sua ordinanza del 3 dicembre 2024, il presidente del tribunale del lavoro risponde a queste domande e ritiene di “non vede in quale contesto di fatto il comune di Ans intenda giustificare la creazione di un ambiente completamente neutrale, sia nel front office che nel back office. Nessun incidente, nessuna tensione, né all’interno dell’amministrazione comunale, né in seno al comune in generale, nulla viene fissato o invocato prima dell’attuazione del regolamento, nulla durante il suo periodo di applicazione, e nulla dopo la sua volontà ideologica, così com’è di un’ingerenza in una libertà fondamentale”.
Inoltre, il tribunale “non vede come questa ingerenza sarebbe opportuna e necessaria” all’operato dell’amministrazione.
Pertanto, il tribunale ritiene che esista nel regolamento del lavoro del comune di Ans “discriminazione indiretta” a scapito della signora OP. Ordina la cessazione di questa discriminazione indiretta.
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