Dal 1 novembre 2021 gli obblighi di equipaggiamento nel periodo invernale, che va dal 1 novembre al 31 marzo, riguardano la quasi totalità dei veicoli in circolazione.
Questo obbligo si applica solo in cosiddetti dipartimenti “di montagna”. situato nei massicci menzionati nell'articolo 5 della legge n. 85-30 del 9 gennaio 1985 relativa allo sviluppo e alla protezione della montagna, vale a dire: Alpi, Corsica, Massiccio Centrale, Massiccio del Giura, Pirenei e Massiccio dei Vosgi.
Cambiamenti da oggi
“Dal 1° novembre 2024, i veicoli M1&N1 (turismo, SUV e furgone) dovranno essere dotati di quattro pneumatici invernali o di dispositivi antiscivolo (catene, ecc.) che consentano di equipaggiare almeno due ruote motrici. Dal 1° novembre il legislatore intende per pneumatici invernali quelli contrassegnati 3 PMSF. »
“La maggior parte degli pneumatici invernali, all-season o 4-season beneficiano di questa marcatura. La marcatura 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake) illustrata da una montagna a 3 picchi contenente un fiocco di neve indica che gli pneumatici sono stati approvato da un test standardizzato per garantire il giusto livello di prestazioni in condizioni invernali, e regolamentato (Regolamento n. 661/2009 dell'Unione Europea). 3PMSF è quindi il logo ufficiale che designa uno pneumatico omologato per garantire una sicurezza ottimale in inverno. » spiega il maître Le Dall.