Condivisione del valore: due schemi di decreto specificano alcune misure della legge

Condivisione del valore: due schemi di decreto specificano alcune misure della legge
Condivisione del valore: due schemi di decreto specificano alcune misure della legge
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Attese proposte di decreti attuativi di alcuni provvedimenti della legge e dell’ANI

Si ricorda che la legge c.d. “Condivisione del valore” è stata adottata per recepire l’ANI relativa alla condivisione del valore all’interno dell’impresa stipulata dalle parti sociali nel febbraio 2023.

Al termine dell’iter parlamentare, la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2023 (legge 2023-1107 del 29 novembre 2023, JO del 30).

Alcune misure della legge hanno potuto entrare in vigore immediatamente, altre invece hanno richiesto decreti attuativi.

Inoltre, diverse disposizioni dell’ANI non richiedevano il recepimento per via legislativa, bensì regolamentare.

Dopo diversi mesi di attesa, questi decreti stanno per essere pubblicati. Due progetti di decreto sono stati inviati per consultazione alle parti sociali. Forniscono tutta una serie di dettagli attesi.

Si tratta solo di bozze di testo, che sono quindi ancora soggette a modifiche prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’elenco dei chiarimenti forniti dalle bozze di decreti

Di seguito si illustrano a grandi linee i dettagli previsti dalle bozze di decreti. Pubblicheremo un commento dettagliato su ciascuno di essi in articoli che appariranno nei prossimi giorni.

Bonus di condivisione del valore (PPV). – I progetti di decreto specificano:

  • le modalità di calcolo della soglia di meno di 50 dipendenti che danno diritto al regime di esenzione rafforzata;
  • il termine per l’assegnazione del VPP ad un piano di risparmio del personale o ad un piano di previdenza aziendale e le condizioni per l’informazione del dipendente da parte del datore di lavoro.

Piani di risparmio. – Per quanto riguarda i piani di risparmio per i dipendenti e i piani di risparmio previdenziale aziendale, il progetto di decreti prevede:

  • stabilire l’elenco dei marchi “fondo verde” che dovranno essere proposti dal PEE;
  • pianificare l’aumento del tetto complessivo dei contributi del datore di lavoro al PEE dall’8% al 16% del tetto annuo della previdenza sociale in caso di contributo unilaterale del datore di lavoro destinato all’acquisizione di azioni della società;
  • piano di aumentare il tetto del pagamento unilaterale del datore di lavoro al PEE al livello del tetto dell’esenzione PPV quando è destinato all’acquisizione di azioni della società, e di aumentare il tetto del pagamento unilaterale del datore di lavoro al PERCO o PERE-CO ai sensi del stesse condizioni;
  • creare 3 nuovi casi di rilascio anticipato dei PEE legati alla riqualificazione energetica dell’abitazione principale, all’acquisto di un veicolo pulito e all’attività di badante.

Interesse e partecipazione. – Gli schemi di decreto specificano in particolare:

  • le modalità per informare il lavoratore circa la possibilità di anticipi su partecipazioni o partecipazioni;
  • le modalità con cui si tiene conto del congedo di paternità e di cura dei figli per la ripartizione della partecipazione, in caso di ripartizione proporzionale alla retribuzione.

Piano di condivisione della valutazione aziendale (PPVE). – Si ricorda che il “Piano di condivisione delle valutazioni aziendali” è un sistema opzionale utilizzabile da qualsiasi azienda. Permette di riconoscere ai dipendenti, nell’ambito di incentivi sociali e fiscali, un “premio di condivisione della valutazione aziendale” quando il valore dell’azienda aumenta in un periodo di 3 anni.

Gli schemi di decreto fissano i termini e le condizioni per l’attuazione del piano di condivisione della valutazione dell’azienda, consentendo al sistema di essere operativo.

Specificano:

  • le modalità di presentazione dell’accordo PPVE e di controllo da parte degli organismi di recupero;
  • il termine per l’attribuzione del premio pagato nell’ambito della PPVE ad un piano di risparmio del personale o ad un piano di previdenza aziendale e le condizioni per l’informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro;
  • i termini di informazione del dipendente quando lascia l’azienda al termine della durata del PPVE (3 anni) ma prima del pagamento del bonus.

Sistema sperimentale di condivisione del valore in aziende con almeno 11 dipendenti non obbligate ad attuare la partecipazione. – Si ricorda che in via sperimentale da 1ehm gennaio 2025 e per un periodo di 5 anni, le imprese con almeno 11 dipendenti che conseguono un utile netto fiscale almeno pari all’1% del fatturato per tre esercizi finanziari consecutivi e che non sono tenute ad attuare la partecipazione dovranno istituire un valore sistema di condivisione per l’anno finanziario successivo.

Gli schemi di decreto specificano le modalità di calcolo della soglia di 11 dipendenti.

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