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Un testimone può essere ascoltato dal consiglio disciplinare in assenza dell'agente imputato?

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Un testimone può essere ascoltato dal consiglio disciplinare in assenza dell'agente imputato? Sì, ma con riserva, ha risposto in una sentenza il tribunale amministrativo di Nancy M. A… c/ Scuola Superiore d'Arte della Lorena del 21 novembre 2024 (richiesta n. 21NC02420).

Quest'ultimo ha infatti ritenuto che in assenza dell'imputato o del suo rappresentante, il consiglio di disciplina può sentire un testimone solo se l'agente è stato preventivamente informato di tale udienza e ha volontariamente rinunciato a partecipare all'udienza del consiglio di disciplina non ha giustificato alcun motivo legittimo che ne imponga il rinvio.

Nella fattispecie, il signor A…, assistente didattico artistico territoriale presso l'École supérieure d'art de Lorraine (ESAL) per un carico didattico di 20 ore settimanali, è stato assunto con contratto nel 1992 e assunto in ruolo il 1° dicembre 1998. In seguito l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti, il consiglio di disciplina, in data 9 marzo 2020, ha emesso parere sfavorevole ad ogni sanzione. Tuttavia, il presidente dell'ESAL, con ordinanza del 20 aprile 2020, ha escluso il sig. A… per un periodo di quindici giorni.

Quest'ultimo ha impugnato tale decisione dinanzi al tribunale amministrativo di Strasburgo, che l'ha respinta. Ha poi presentato ricorso.

Dinanzi alla corte d'appello amministrativa, il sig. A… ha sostenuto in particolare che il consiglio disciplinare aveva ascoltato un testimone convocato dall'ESAL in sua assenza.

La corte ha respinto l'argomentazione. Riteneva infatti che “ né gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del 18 settembre 1989, né qualsiasi altra disposizione o principio impongono che l'amministrazione informi l'imputato, prima della riunione del consiglio di disciplina, della sua intenzione di far sentire testimoni o loro identità. Spetta al consiglio disciplinare decidere se sia necessario ascoltare i testimoni. »

Tuttavia, ha aggiunto, il consiglio di disciplina non può “ senza trascurare i diritti della difesa e il carattere contraddittorio del procedimento, ascoltare i testimoni lo stesso giorno dell'udienza senza aver dato all'imputato la possibilità di assistere alla loro udienza. In assenza dell'ufficiale o del suo rappresentante, il consiglio disciplinare può sentire un testimone soltanto se l'agente è stato preventivamente informato di tale udienza e ha rinunciato volontariamente al diritto di presenziare alla riunione del consiglio disciplinare o non ha dimostrato alcun motivo legittimo che ne imponga l'intervento. rinvio. »

Tuttavia, continua la Corte, “ se l'ESAL non ha informato il sig. A…, prima della riunione del consiglio disciplinare del 9 marzo 2020, della sua intenzione di citare un testimone e che l'agente perseguito non era personalmente presente al consiglio disciplinare, egli è stato comunque rappresentato da due persone di sua fiducia che hanno così potuto leggere la testimonianza e formulare eventuali osservazioni utili. Di conseguenza, l'argomento fondato sull'irregolarità della citazione del testimone deve essere respinto. »

La sentenza è consultabile al seguente link:

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050655152?init=true&page=1&query=21NC02420&searchField=ALL&tab_selection=all

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