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le possibilità di trasferimento rimangono ancora limitate

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Quasi vent'anni fa, l'emendamento “Fourgous”, integrato nella legge bretone del luglio 2005, diede il primo colpo alla struttura del mercato delle assicurazioni sulla vita.

Ha autorizzato la trasformazione di un contratto monosupporto (investito in un fondo in euro, il sostegno non rischioso delle assicurazioni sulla vita) in un contratto multisupporto (comprendente diversi investimenti), a condizione, in particolare, che almeno il 20% del i risparmi vengono investiti in unità di conto, i supporti rischiosi delle assicurazioni sulla vita. E questo senza perdita di precedenza fiscale per l'abbonato.

Questa possibilità è stata estesa nel 2014 ai contratti che integrano un fondo Eurocroissance e nel 2019, con la legge Pacte (Piano d'azione per la crescita e la trasformazione delle imprese), a tutti i contratti assicurati dalla stessa compagnia.

“Non tutti stanno al gioco”

A patto di rimanere con lo stesso assicuratore, in teoria è possibile sostituire gratuitamente un'offerta obsoleta, costosa e non redditizia con un servizio multi-supporto più efficiente e a costi inferiori. Ma “non tutti gli assicuratori giocano allo stesso modo a seconda che abbiano o meno interesse a sostenere la richiesta del cliente”rileva Philippe Parguey, direttore generale della piattaforma patrimoniale Nortia.

Sono necessari alcuni parametri per sondare il campo delle possibilità aperte dalla legge Pacte. Innanzitutto, cambiare azienda richiede sempre di “riacquistare” (ritirare parzialmente o totalmente) gli asset accumulati sul vecchio abbonamento prima di sostituirli con quello nuovo. La vostra operazione potrebbe essere tassata, a seconda della data di apertura del contratto, quella del pagamento dei premi (prima o dopo il 27 settembre 2017), e a seconda degli importi detenuti (più o meno 150.000 euro).

Decifrazione | Articolo riservato ai nostri abbonati Assicurazioni sulla vita: il futuro dei fondi in euro ridisegnato dal calo dei tassi

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La situazione cambia in caso di scambio di prodotti con lo stesso assicuratore. La legge Pacte consente al titolare di un contratto di trasformarlo senza gli impatti fiscali di un risultato. L'operazione potrà avvenire mediante modifica del contratto o mediante una nuova sottoscrizione – la sua efficacia sarà quella della prima firma. L'assicuratore deve informare ogni anno i suoi clienti su questa possibilità e sulle condizioni di trasferimento che offre.

Una legge non coercitiva

La legge però non è coercitiva. Il trasferimento è consentito… ma l'assicuratore non è obbligato ad effettuarlo. “Le possibilità e le condizioni di trasformazione sono interamente definite dall’assicuratore”conferma l'Autorità di controllo e risoluzione prudenziale.

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