Dopo le soste Società della Superlega Europea (CGUE 21 dicembre 2023, causa C-333/21, Dalloz attualità, 7 febbraio 2024, oss. R. Amaro e J.-C. Roda; ibid., 12 febbraio 2024, oss. R. Amaro e J.-C. Roda; AJDA 2024. 378, cron. P. Bonneville e A. Iljic ; D.2024.347 nota F. Acquista
Nella fattispecie, Lassana Diarra – in sentenza BZ –, ex calciatore professionista residente a Parigi, ha firmato un contratto di lavoro quadriennale con il club russo Lokomotiv Mosca nell’agosto 2013. Risulta che l’anno successivo, questo stesso club ha licenziato contratto a causa del comportamento illecito del giocatore e ha presentato ricorso alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA, chiedendo un risarcimento di 20 milioni di euro per “violazione del contratto senza giusta causa” ai sensi del “Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori” (RSTJ) del FIFA, il cui articolo 17 prevede, in particolare, il pagamento di un indennizzo da parte del giocatore all’origine di tale risoluzione. Nel maggio 2015 la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA ha parzialmente accolto la richiesta del club, condannando il BZ a pagare un risarcimento di 10,5 milioni di euro. Tuttavia, ha ritenuto che il principio della responsabilità solidale per il pagamento di tale risarcimento, previsto anche dall’articolo 17 della RSTJ, e incombente sulla nuova società del giocatore, non si applicherebbe a quest’ultima. Nel maggio 2016, la Corte Arbitrale dello Sport (CAS) ha confermato questa decisione in appello.
Successivamente, essendosi nel frattempo iscritto all’Olympique de Marsiglia, nel dicembre 2015 il BZ ha adito il tribunale commerciale dell’Hainaut in Belgio al fine di condannare la FIFA e l’Unione reale belga delle associazioni calcistiche ASBL ( URBSFA) di versargli un risarcimento di 6 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno che riteneva di aver subito per non aver potuto essere ingaggiato dal club belga Sporting du Pays de Charleroi SA, a causa dei requisiti imposti dalla RSTJ. Infatti, oltre al principio del risarcimento del danno da parte del calciatore e del pagamento in solido da parte della sua nuova società, l’articolo 17 di tale regolamento prevede anche che detta società si presume, fino a prova contraria, aver istigato il calciatore ad agire in tal modo e potrà essere sanzionato, in quanto tale, con il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi completi e consecutivi di tesseramento; fermo restando che l’articolo 8.7 del medesimo regolamento, che riguarda il certificato di trasferimento internazionale necessario per il tesseramento di un calciatore presso una federazione e, conseguentemente, della società ad essa affiliata, non può…
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