Dakar, 7 gen. (APS) – La legge non autorizza il ricorso alla mediazione quando la controversia riguarda alcuni reati, quelli che minano l’ordine pubblico, ad esempio, ha ricordato il professore di diritto privato Ndiaw Diouf, ex preside della facoltà di giurisprudenza dello Cheikh- Università Anta-Diop di Dakar.
”Va detto che la mediazione non può essere attuata quando vengono commessi determinati reati. Quando si verificano reati che mettono a repentaglio essenzialmente l’ordine pubblico, non possiamo prendere in considerazione la mediazione”, ha affermato Diouf.
Il collaboratore di diritto privato ha parlato con l’APS delle nozioni di mediazione, arbitrato e conciliazione, al termine della formazione che ha svolto insieme ad altri esperti, a dicembre, a Dakar.
“Esiste quella che chiamiamo mediazione penale, ma riguarda essenzialmente i reati che ledono gli interessi dei singoli, in materia di abuso di fiducia o frode, per esempio”, ha affermato. -ha spiegato.
Ndiaw Diouf sottolinea che “quando si verificano gravi violazioni dell’ordine pubblico, ad esempio durante manifestazioni che degenerano, non possiamo prendere in considerazione la mediazione”.
Si precisa inoltre che “non tutte le controversie possono dar luogo ad una mediazione o ad un arbitrato”. “In materia di divorzio, ad esempio, non possiamo ricorrere all’arbitrato…”
”Si tratta di circuiti diversivi il cui ruolo è quello di alleviare la congestione nei tribunali […] Per la mediazione abbiamo, ad esempio, i centri di giustizia. Per l’arbitrato disponiamo di centri di arbitrato, mediazione e conciliazione. Abbiamo anche l’arbitrato davanti alla Corte comune di giustizia e arbitrato”, ha affermato.
La giurisdizione regionale di cui parla è quella dell’Organizzazione per l’armonizzazione del diritto commerciale in Africa. Appartiene a 17 paesi africani.
“Le parti scelgono di non presentarsi davanti a un giudice statale. Scelgono di presentarsi davanti a una persona occasionalmente incaricata della missione di giudicare”, ha continuato Ndiaw Diouf spiegando l’arbitrato.
«C’è una mediazione istituzionalizzata: ci si reca davanti a un’istituzione come una casa di giustizia. Ma questa mediazione può essere fatta al di fuori dei tribunali”, ha detto.
In alcune controversie «non ci si rivolge ad un’istituzione, sono le parti stesse che organizzano l’arbitrato e scelgono il proprio arbitro […] Non ricorreremo al servizio di un’istituzione come la Casa di Giustizia. Le parti possono organizzare autonomamente la procedura di mediazione o di conciliazione. Questa si chiama procedura ad hoc”, ha spiegato.
FSE/ASG