SGO, SOCOCIM e la rinuncia volontaria dello Stato del Senegal al costo di miliardi “irrintracciabili”! (Relazione Corte dei Conti 2015-0218)

SGO, SOCOCIM e la rinuncia volontaria dello Stato del Senegal al costo di miliardi “irrintracciabili”! (Relazione Corte dei Conti 2015-0218)
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Nel rapporto di monitoraggio sulle entrate del settore minerario, la Corte dei conti riporta i risultati delle sue indagini. Lavoro svolto in un settore che costituisce un settore prioritario nell’asse 1 “trasformazione strutturale dell’economia e crescita” del Piano Senegal Emergente (PSE), attuato dal vecchio regime. Per questo settore si intende la corte dei conti, è stato stabilito, con decreto n°2015-1136 del 29 luglio 2015, che lo Stato ha autorizzato la società Sabodala Gold Operations (SGO), a realizzare la fusione delle concessioni minerarie di Sabodala e Golouma e l’inclusione del perimetro di Gora nella nuova concessione mineraria denominata Sabodala.

Nell’accordo transattivo, la somma di 4.200.000 dollari ovvero quasi 3 miliardi di franchi CFA viene versata da SGO in cambio della rinuncia irrevocabile da parte dello Stato al diritto sancito dal Codice Minerario di partecipare, a titolo oneroso, al capitale sociale di Sabadola Mining. Azienda nel progetto Gora. Allo stesso tempo, a fronte della rinuncia all’ulteriore partecipazione del 25% nel capitale sociale della Société des Mines de Golouma (SOMIGOL), “SGO si impegna a investire l’intero versamento iniziale di 10 milioni di dollari, ovvero più di 6 miliardi Franchi CFA per il finanziamento di progetti, infrastrutture, programmi o qualsiasi altra attività nelle regioni di Kédougou e Tambacounda o in qualsiasi altra regione” si legge nel rapporto.

Irregolarità rilevate dal tribunale…

In effetti, la rinuncia da parte dello Stato al diritto di negoziare ulteriori quote a titolo oneroso, per sé ma anche per il settore privato, nel capitale della SGO e dei suoi enti satelliti, “non è conforme agli orientamenti del PSE che vogliono promuovere una migliore condivisione della ricchezza attraverso il coinvolgimento del settore privato nazionale nel funzionamento e nella creazione di contratti e un quadro normativo che preservi gli interessi dello Stato” nota il rapporto. Inoltre, la gestione dei fondi di 10.000.000 di dollari versati da SGO in cambio della rinuncia da parte dello Stato alla sua partecipazione aggiuntiva del 25% nel capitale sociale della Société des Mines de Golouma (SOMIGOL) non è conforme alle disposizioni della legge organica in materia alle leggi finanziarie. Secondo la Corte dei conti, “essendo questi fondi risorse pubbliche, la loro ripartizione e modalità di gestione non possono essere determinate in un accordo minerario poiché, in virtù delle disposizioni dell’articolo 3 della LOLF, sono le leggi finanziarie a determinarne la natura, importo e destinazione delle risorse e delle spese statali. Inoltre, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della LOLF “nessuna entrata può essere liquidata o riscossa, nessuna spesa può essere sostenuta o pagata se non è stata preventivamente autorizzata da una legge finanziaria” indica la Corte dei Conti.

Il Ministro delle Miniere e della Geologia e il Ministro delle Finanze non parlano la stessa lingua

Nelle sue spiegazioni, il Ministro delle Miniere e della Geologia, “lo Stato ha rinunciato alla partecipazione aggiuntiva al capitale della SGO, dopo aver constatato che le scadenze convenzionali non erano sufficienti a coprire il finanziamento dell’eventuale partecipazione dello Stato o del settore privato .

Per quanto riguarda lo stanziamento e la gestione del fondo di 10.000.000 di dollari versato da SGO allo Stato, si tratta, secondo l’allora ministro, di “risorse aggiuntive considerate risorse di sostegno diretto al settore minerario”. Tali fondi vengono stanziati e gestiti secondo i meccanismi definiti dall’accordo siglato tra Stato e SGO. Da parte sua, il Ministro delle Finanze e del Bilancio sostiene che “questa decisione di rinuncia fa seguito alla corrispondenza n°0031/MIM/DMG/CAB del 9 dicembre 2013 del Ministro dell’Industria e delle Miniere con la quale lo Stato ha indicato di aver rinunciato al proprio diritto di sottoscrivere un’ulteriore quota del 25% nel capitale di SOMIGOL in riconoscimento delle proposte di SGO di acquisire la concessione mineraria di Goulouma come deposito satellite.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte dei Conti rileva due diversi pareri dei ministri interpellati sulla rinuncia da parte dello Stato alla partecipazione aggiuntiva al capitale della SGO. Per questo motivo ha raccomandato al Ministro delle Finanze e del Bilancio e al Ministro delle Miniere e della Geologia di vigilare, nella firma delle convenzioni minerarie, “al rispetto della legge organica relativa alle leggi finanziarie per quanto riguarda la natura, l’importo e la destinazione delle risorse statali e accuse.”

Una rinuncia irregolare da parte dello Stato alle partecipazioni nel capitale della SOCOCIM

Nella convenzione sottoscritta con la SOCOCIM, in particolare all’articolo 7, lo Stato ha inoltre rinunciato espressamente a qualsiasi partecipazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, al capitale della società, contravvenendo così a quanto previsto dall’articolo 30 del codice minerario del 2003, secondo secondo cui “lo Stato detiene automaticamente il 10% delle quote gratuite del capitale sociale di qualsiasi società operativa titolare di una concessione mineraria”. La Corte ritiene che il ministro non sia autorizzato a rinunciare con mezzi convenzionali alle partecipazioni gratuite del 10% dello Stato previste dalla legge.

I due ministri hanno ritenuto che la rinuncia da parte dello Stato alla partecipazione gratuita del 10% al capitale sociale della SOCOCIM, “è fatta in cambio degli impegni della società elencati nell’articolo 13 dell’accordo, compreso l’ammodernamento dello stabilimento di Rufisque per realizzare rispetto degli standard ambientali europei, preferenza per la manodopera e per le aziende locali, valorizzazione del personale senegalese.

Inoltre, riferisce la Corte dei Conti che riporta le osservazioni dei due ministri, “la SOCOCIM si impegna inoltre a versare annualmente tributi locali (brevetti, contributi fondiari su immobili costruiti e non) per un importo forfetario di 1.308.000.000 di FCFA, mentre la le disposizioni dell’articolo 63 del codice minerario del 2003 garantivano l’esenzione fiscale totale. “La rinuncia alla partecipazione gratuita del 10% al capitale sociale della SOCOCIM, in spregio a quanto previsto dall’articolo 30 del codice minerario, oltre al regime minerario di cui beneficia, costituisce un favore concesso a questa società ma che non non preservare gli interessi dello Stato”, nota il rapporto.

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