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Pratica sportiva in azienda e prestazioni in natura: l’URSSAF chiarisce la sua dottrina

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Ai sensi dell’URSSAF, l’incoraggiamento alla pratica dello sport in azienda da parte del datore di lavoro costituisce una prestazione in natura complementare alla retribuzione. Tuttavia, l’URSSAF distingue ora 3 situazioni:

  • Quando il datore di lavoro fornisce (locali – spazi di attività, docce, spogliatoi, ecc. -, corsi, prestito di attrezzature) nei propri locali o all’esterno (infrastrutture sportive), la prestazione in natura può essere trascurata, a condizione che tali proposte siano accessibili a tutti i dipendenti (informazioni), senza discriminazioni, e qualunque sia la natura e la durata del loro contratto di lavoro.
  • Quando il datore di lavoro finanzia attività motorie e sportive o la partecipazione ad eventi sportivi offerti a tutti i dipendenti, la caratterizzazione della prestazione in natura dipende dal suo ammontare e dal numero dei beneficiari delle azioni: entro il limite annuo di 196,25 euro (5% del massimale previdenziale mensile fissato in 3.925 euro per il 2025) moltiplicato per l’organico dell’azienda, la prestazione in natura non è caratterizzata. Oltre a ciò, il valore della prestazione in natura sarà distribuito (ogni mese o alla fine dell’anno) tra i beneficiari.
  • Quando il datore di lavoro contribuisce al finanziamento di abbonamenti o iscrizioni individuali ad attività motorie e corsi sportivi, si tratta di una prestazione in natura che deve essere integralmente integrata nella base contributiva e previdenziale.

L’URSSAF precisa che la prestazione in natura concessa dal datore di lavoro per lo sport sul posto di lavoro resta cumulabile con le prestazioni sociali e culturali (in particolare sportive) eventualmente proposte dal Comitato economico e sociale, ove esistenti.

PP. Ufficio di presidenza versare Decisori sportivi

Il testo completo dal BOSS

Sezione 3 – Indennità concessa dal datore di lavoro per lo sport aziendale

1100 Può essere trascurato il vantaggio costituito dalla messa a disposizione da parte del datore di lavoro di tutti i dipendenti di uno spazio o di attrezzature dedicati allo svolgimento delle attività fisiche e sportive, anche in presenza di un comitato sociale ed economico.

Sono preoccupati:

  • la fornitura di una palestra di proprietà o affittata dalla società;
  • abbonamento all’accesso collettivo ad una infrastruttura sportiva (palestra, ecc.);
  • l’organizzazione di lezioni sportive in uno degli spazi sopra menzionati;
  • la fornitura di spogliatoi e docce;
  • fornitura di attrezzature sportive

1110 È escluso dalla base dei contributi sociali e dai contributi per la quota non eccedente, per l’intero calendario anno, un importo corrispondente al 5% del massimale mensile di previdenza sociale per dipendente dell’azienda. Il numero dei dipendenti corrisponde all’organico della società durante l’anno precedente, ai sensi dell’articolo L.130-1 del codice di previdenza sociale.

Rescritto di portata generale: BOSS-Rescript-3

  • Domanda: Come ripartire la prestazione in natura in caso di superamento del tetto di esclusione dalla base sociale (5% del PMSS x N-1 effettivo)?
  • Risposta: In questo caso, l’importo del beneficio eccedente il massimale dovrà essere ripartito tra i dipendenti beneficiari. Questa distribuzione può essere effettuata ogni mese o alla fine dell’anno.

Esempio :

Nel 2024 un’azienda conta 30 dipendenti. Il datore di lavoro finanzia un corso sportivo per 6.000 euro all’anno. Al corso partecipano 20 dipendenti. È stato superato il limite di esclusione dalla base contributiva e previdenziale (5% x 3.925 € x 30 dipendenti = 5.887,50 € nel 2025). Una prestazione in natura del valore di 5,63 € (112,50 € / 20 dipendenti) deve essere soggetta a contributi e oneri sociali.

Le attività motorie e sportive per le quali è ammesso il finanziamento con esclusione di base devono essere organizzate dal datore di lavoro che informa tutti i dipendenti dell’azienda sulle condizioni di organizzazione di tali servizi (presentazione dei corsi offerti, sedi, orari, modalità di iscrizione, ecc.) .

Rescritto di portata generale: BOSS-Rescritto-4

  • Domanda: In un’azienda di lavoro interinale è possibile escludere i lavoratori interinali dalla fruizione dell’agevolazione sportiva aziendale?
  • Risposta: No, in un’azienda di lavoro interinale sia i dipendenti a tempo indeterminato che quelli temporanei devono beneficiare degli stessi vantaggi offerti dal datore di lavoro in termini di sport aziendale. Tutti devono essere tenuti informati sull’attuazione di queste attività. Inoltre, la forza lavoro da prendere in considerazione per calcolare il limite di esclusione dalla base contributiva e dai contributi previdenziali deve includere sia i lavoratori a tempo indeterminato che i lavoratori temporanei.

Questo vantaggio può essere combinato con i vantaggi sociali e culturali (in particolare sportivi) eventualmente proposti da un comitato sociale ed economico.

Esempio :

Nell’anno N-1, un’azienda ha 550 dipendenti. Il datore di lavoro offre a tutti i suoi dipendenti la possibilità di partecipare a corsi sportivi collettivi organizzati il ​​mercoledì durante la pausa pranzo con cadenza settimanale in una palestra vicina all’azienda.

I corsi sono seguiti da quattro coach pagati ciascuno dal datore di lavoro per una cifra di 20.000 euro all’anno.

Tutte le condizioni richieste per beneficiare dell’esclusione di base sociale sono soddisfatte. Il datore di lavoro potrà beneficiare di questa esclusione, nel limite del tetto fissato al 5% del PMSS, ovvero 196,25 euro all’anno e per dipendente dell’azienda nel 2025.

Il tetto di esclusione della base sociale per questa azienda ammonta a:

550 dipendenti x 196,25 € = 107.937,50 €

L’importo annuo dell’indennità sportiva aziendale finanziata dal datore di lavoro ammonta a:

20.000 € x 4 = vantaggio di 80.000 €

Il tetto annuale non viene quindi raggiunto. L’intera prestazione può essere esclusa dalla base sociale.

1120 Costituisce invece una prestazione in natura che deve essere integralmente reintegrata nella base contributiva e contributiva il finanziamento del datore di lavoro concorrendo al finanziamento delle iscrizioni individuali o delle iscrizioni ai corsi.

Testi di riferimento: f del 4° del III dell’articolo L.136-1-1 del Codice della previdenza sociale, articolo D. 136-2 del Codice della previdenza sociale.

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