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Nell’ambito del miglioramento del regime di incentivazione fiscale per le operazioni di ristrutturazione di gruppi di imprese, la LF 2025 ha modificato e integrato le disposizioni degli articoli 20 bis e 161 bis-I del CGI, al fine di introdurre le seguenti misure:
- la modifica della soglia di detenzione, da parte della capogruppo in via continuativa, direttamente o indirettamente, del capitale sociale delle società del gruppo, fissando tale soglia a due terzi (2/3) anziché all'80%;
- l'istituto della possibilità di valutazione delle immobilizzazioni trasferite tra i socitu gruppo di società al loro valore contabile netto;
- chiarimento della nozione di “cessione di immobilizzazioni”, precisando che per tale cessione si intende il conferimento in cambio della concessione di garanzie;
- la consacrazione della regola del differimento del pagamento del IS sulla plusvalenza netta realizzata, in luogo del differimento dell'integrazione di tale plusvalenza netta nel risultato fiscale, come previsto negli altri regimi di incentivi per le ristrutturazioni aziendali.
Le predette disposizioni previste dagli articoli 20 bis e 161 bis-I del TUF, come modificati e integrati dal comma I dell'articolo 8 della LIF 2025, si applicano alle operazioni di trasferimento di immobilizzazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2025.
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