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vi spieghiamo tutto di questo imbroglio

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La vicenda ha fatto notizia: dal 2026 anche le auto rivendute usate saranno soggette alla sanzione. Esattamente come le auto nuove. E con, come bonus, l'applicazione di una sanzione commisurata all'età e al chilometraggio del veicolo. Va detto che basta la frase che si trova nella sintesi del PLF 2025 a seminare dubbi: “Nel 2026 si applicherà una sanzione retroattiva all’immatricolazione di qualsiasi veicolo che non sia stato soggetto a sanzione in sede di prima immatricolazione”. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Non è possibile sfuggire alla sanzione in Francia a meno che non si faccia parte del magro elenco delle esenzioni. Chiaramente, sono pochissimi i veicoli che normalmente dovrebbero passare attraverso la casella “malus” al momento della loro prima immatricolazione in Francia e che non vi sono passati. È bastata però questa breve frase per creare confusione generale facendo sorgere il timore di una sanzione “retroattiva” su tutte le auto usate che saranno vendute a partire dal 2026. Ma ovviamente non sarà così.

Solo pochi casi particolari

Come abbiamo già spiegato nel nostro precedente articolo su questo aspetto un po’ particolare della PLF 2025, si trattava soprattutto che lo Stato rimettesse un po’ di ordine nel calcolo della riduzione della sanzione per le auto importate. Chiaramente, qualsiasi automobile che arriva in Francia dall'estero dovrà pagare una penale (come già avviene attualmente), ma questa volta entreranno in gioco diversi criteri di equità. La novità in realtà c'è.

Per quanto riguarda la cosiddetta sanzione “retroattiva” sui veicoli usati, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 se il PLF verrà convalidato così com’è, tutta un’altra storia. Bastava infatti leggere attentamente il riassunto dell’articolo 9: “Dal 1° gennaio 2026 saranno soggetti alla sanzione tutti i veicoli usati per i quali non è stata applicata la sanzione CO2 o la sanzione di massa al momento della prima immatricolazione se successivamente sottoposti a immatricolazione mentre le condizioni di non imposizione non sono più soddisfatte. La fine della frase è molto importante, ed è qui che entra in gioco la sottigliezza.

Su nostra richiesta, il Ministero delle Finanze conferma la nostra interpretazione dell'articolo: solo chi acquista veicoli da automobilisti che hanno subito l'esenzione della sanzione pagherà la sanzione CO2 e il peso, con la riduzione legata all'età del veicolo. Chiaramente, se acquisti un veicolo dopo il 1° gennaio 2026 da una persona con disabilità e tu stesso non sei disabile, non soddisfi più queste famose “condizioni di non tassazione”. Dovrai quindi pagare la penale che in realtà non è mai stata pagata. Le principali categorie che saranno soggette a sanzione retroattiva saranno le seguenti:

  • esenzione dei veicoli per i titolari di carte di invalidità e simili (articolo L. 421-69 e L. 421-80)
  • esenzione dei veicoli diplomatici (esenzione prevista dalla dottrina e che deriva dal fatto che le registrazioni diplomatiche non sono considerate di carattere permanente)

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