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Quando le regole prudenziali si scontrano con la riservatezza di una procedura di conciliazione – Affari

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“In ogni cosa bisogna considerare il fine” (La Fontaine, La volpe e la capra), nel senso della sua finalità.

Lo scopo dell’utilizzo di procedure preventive è quello di ricercare un accordo con l’obiettivo di garantire la sostenibilità dell’azienda. Per fare questo, sono guidati da una filosofia che “si basa su una sottile miscela di riservatezza e trasparenza selettiva. Le due nozioni – a prima vista contraddittorie – si rivelano decisamente complementari. Rispondendo a questo desiderio, la legge del 26 luglio 2005 sulla tutela delle imprese ha creato l’articolo L. 611-15 del codice commerciale. I lavori preparatori e i dibattiti parlamentari relativi a questo testo sono stati innervati dalla nozione chiave di riservatezza” (S. Doray, BJE gennaio 2016, n. 112z7).

L’obbligo di riservatezza comporta il divieto di divulgazione di informazioni relative alla procedura preventiva, sia che si tratti della sua stessa apertura o del suo contenuto, sia da parte del soggetto tenuto all’obbligo di riservatezza, sia da parte di un terzo. Di conseguenza, i giornalisti (Com. 15 dic. 2015, n. 14-11.500, Dalloz Actualité, 17 dic. 2015, oss. A. Lienhard; D. 2016. 1894, oss. P.-M. Le Corre e F .-X. ; Rev. società 2016. 193, oss. P. Roussel Galle ; Légipresse 2016. 12 e oss. ; RST com. 2016. 191, oss. F. Macorig-Venier ) e nel nostro caso gli enti creditizi non possono divulgare tali informazioni.

La presente sentenza costituisce quindi la continuazione di questa costruzione pretoriana consistente nel definire i contorni giuridicamente imprecisi del perimetro della riservatezza, con un approccio sempre più ampio.

Secondo le disposizioni dell’articolo L. 611-15 del Codice di Commercio, “qualsiasi persona chiamata alla procedura di conciliazione o ad un mandato per questo ovvero chi, per ragione delle sue funzioni, ne ha conoscenza ed è tenuto al segreto.”

Questa costruzione giurisprudenziale è iniziata nel 2015 con un confronto tra la nozione di riservatezza e quella di libertà di espressione. L’obbligo di riservatezza comporta il divieto di divulgare informazioni relative alla procedura di mandato per questo – la soluzione…

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