Solidarietà fiscale del gestore: esclusione degli interessi di mora
Si ricorda che qualsiasi persona fisica che, di diritto o di fatto, esercita direttamente o indirettamente la direzione effettiva di una società, di qualsiasi altra persona giuridica o di un gruppo può essere dichiarata solidalmente responsabile del pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute da tali enti .
Tale responsabilità solidale, decisa dal presidente del tribunale giudiziario, si applica se il gestore di fatto o di diritto non è già tenuto al pagamento dei debiti sociali da altra disposizione e se è provato che ha commesso manovre fraudolente o inadempimenti gravi e reiterati suoi obblighi fiscali, rendendo così impossibile il recupero delle somme dovute.
Ma qual è la portata di questa responsabilità congiunta? Una domanda che ha dovuto affrontare un manager e l’amministrazione fiscale in un caso recente…
In questo caso, il tribunale dichiara responsabile in solido per i debiti della sua società un dirigente. In questo contesto, l’amministrazione fiscale si rivolge a lui per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società comprendenti, inoltre, sanzioni, ma anche interessi di mora.
Il dirigente rifiuta la portata di questa solidarietà fiscale: sottolinea che la solidarietà fiscale a cui è tenuto riguarda solo le tasse e le sanzioni dovute dalla società, ad eccezione degli interessi di mora.
Lo conferma il giudice che invita l’amministrazione a visionarne la copia: un dirigente, che può essere dichiarato responsabile in solido solo per il pagamento della somma corrispondente alle imposte e sanzioni dovute dalla società, dalla persona giuridica o dal gruppo , non può pertanto essere condannato al pagamento degli interessi di mora su tale somma.