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SÌ. Ma non al punto da ostacolare, in maniera sproporzionata, la libertà di circolazione di treni o aerei. Illustrazione della Corte di Cassazione.

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Nel 2018, i manifestanti hanno impedito la circolazione di treni e aerei per sensibilizzare sulle condizioni di accoglienza delle persone con disabilità in questi mezzi di trasporto.

La Corte di Cassazione ha appena convalidato le sanzioni penali inflitte a queste persone, colpevoli di “intralcio alla circolazione dei treni e degli aerei” (art. L. 2242-4, 4°, del codice dei trasporti per quanto riguarda i trasporti ferroviari o guidati; L. 6372-4, 4° e L. 6100-1 dello stesso codice per gli aeroporti).

La Corte ritiene che, quando un tribunale penale deve giudicare persone perseguite per ostacolo al traffico durante una manifestazione pacifica, deve tenere conto delle loro libertà di espressione e di riunione, se tale argomento gli viene presentato.

Per garantire che la loro condanna non comporti un attacco sproporzionato alla loro libertà di espressione, il giudice penale deve, ricorda la Corte di Cassazione, tenere conto:

  • il contesto dell’evento;

  • l’esistenza di un nesso diretto tra l’oggetto della protesta e le modalità di azione scelte dai manifestanti;

  • il comportamento dei manifestanti;

  • l’entità del disagio causato, i rischi e i danni causati;

  • la gravità dei fatti perseguiti;

  • il comportamento delle autorità prima, durante e dopo la manifestazione (in particolare le condizioni di un possibile arresto e la natura dell’azione penale).

In questo caso le condanne e le sentenze emesse non sono sproporzionate, ritiene la Corte di Cassazione. Certamente, lei nota che:

Tuttavia :

  • i manifestanti erano presenti su una linea ferroviaria e lungo le piste aeroportuali, in aree ad accesso limitato;

  • tale presenza ha comportato il blocco del traffico ferroviario nonché del traffico aereo, arrecando indubbi danni agli utenti e alle imprese di trasporto;

  • il comportamento delle autorità, durante e dopo le manifestazioni, è stato adattato (non sono ricorse a misure coercitive);

  • i manifestanti hanno ricevuto sanzioni pecuniarie con sospensione totale o parziale.

Considerando tutti questi elementi, tali condanne non hanno comportato un attacco sproporzionato alla libertà di espressione dei manifestanti, ritiene la Corte di Cassazione.

Fonte :

Cass. penit., sez., 8 gennaio 2025, ricorso n

Foto: coll. pers. (immagine dalla parte criminale della nostra biblioteca)

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