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In materia di contestazione del sequestro mobile il giudice dell’esecuzione è morto, viva il tribunale giudiziario! – Procedura civile

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Un anno! Un anno era il termine concesso al legislatore per apportare una modifica al comma 1È dell’articolo L. 213-6 del codice di organizzazione giudiziaria a seguito della sua parziale abrogazione da parte dei saggi del Consiglio costituzionale con decisione del QPC del 17 novembre 2023. Secondo l’articolo 62 della Costituzione, l’abrogazione della disposizione dichiarata incostituzionale è ha effetto dalla pubblicazione della decisione del Consiglio costituzionale, a meno che quest’ultimo non decida di rinviarne tempestivamente gli effetti. Nel caso di specie, gli anziani di rue Montpensier hanno ritenuto che un’abrogazione immediata avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive e, di fatto, hanno deciso di rinviarla fino all’entrata in vigore di una nuova legge o a più tardi 1È dicembre 2024 (Cons. const. 17 nov. 2023, n° 2023-1068 QPC, Dalloz actualité, 21 nov. 2023, oss. F. Kieffer; D. 2023. 2050 ; ibid. 2024. 1301, oss. A. Leborgne e J.-D. Pellier ; RST civ. 2024. 727, oss. N. Cayrol ; Atti 2024. Comm. 7, oss. R.Laher; JCP N 2023. Atto. 1189; JCP 2023. Atto. 1326; Gaz. Amico. 2024, n° 10, p. 5, nota C. Brenner).

Giunto al termine di questo periodo, si può solo constatare che nessuna legge è entrata in vigore per modificare l’articolo L. 213-6 del Codice dell’organizzazione giudiziaria. Non si tratta certo di una mancanza di volontà da parte del governo – il 24 aprile 2024 è stato depositato in Senato un disegno di legge per semplificare la vita economica contenente un articolo 28 che ha tratto le conseguenze dell’abrogazione – ma dello scioglimento del L’Assemblea nazionale del presidente Macron il 9 giugno 2024 ha interrotto i lavori parlamentari.

Non è stato quindi possibile rispettare la scadenza. L’effetto farfalla continua a produrre i suoi effetti (F. Kieffer, Tsunami sulla vendita forzata dei diritti immateriali o effetto farfalla, Dalloz news, 21 novembre 2023). Cosa fare allora da 1È Dicembre 2024? La risposta arriva da una circolare del 28 novembre 2024 della Direzione dei Servizi Giudiziari: il giudice dell’esecuzione è morto, viva il tribunale giudiziario!

Una precisazione importante. Non sono tutte le competenze del giudice dell’esecuzione ad essere messe in discussione. In realtà solo il comma 1È dell’articolo L. 213-6 del Codice dell’organizzazione giudiziaria – che non riguarda la competenza del giudice dell’esecuzione in materia di sequestro immobiliare prevista al paragrafo 3 dello stesso testo – e solo sulle “controversie che sorgono su occasione dell’esecuzione forzata”. Cosa dobbiamo dedurre da ciò? Da un lato, il giudice dell’esecuzione resta competente a risolvere tutte le difficoltà relative al titolo esecutivo; perde invece la giurisdizione sui sequestri mobili, salvo eccezione a priori del sequestro della retribuzione previsto al paragrafo 4 dell’articolo L. 213-6 del codice dell’organizzazione giudiziaria. Le conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità vanno ben oltre la mera confisca dei diritti immateriali all’origine del deferimento al Consiglio costituzionale. Dobbiamo quindi guardare con più attenzione a cosa dice la circolare, ma soprattutto a cosa non dice.

Cosa recita la circolare

Il giudice dell’esecuzione perde la sua giurisdizione sui sequestri mobili. Di conseguenza, non esiste più alcuna giurisdizione esclusiva in questa materia. Ai sensi dell’articolo L. 211-3 del Codice dell’organizzazione giudiziaria, “Il tribunale giudiziario tratta tutte le cause civili e commerciali per le quali la competenza non è attribuita, a causa della natura della richiesta, ad un’altra giurisdizione”. Secondo il materialela competenza spetta al tribunale giudiziario. La circolare precisa inoltre che, per quanto riguarda l’articolo R. 212-8 del Codice di organizzazione giudiziaria, il tribunale giudiziario esaminerà le azioni patrimoniali fino al valore di 10.000 euro in qualità di giudice unico. Questa prima affermazione porta a due osservazioni. In primo luogo, il contenzioso esecutivo non sarà più concentrato nelle mani di un giudice unico – come era l’obiettivo della legge n. 91-650 del 9 luglio 1991 che riforma le procedure di esecuzione civile – e, in secondo luogo, il principio non è più obbligatorio un giudice unico da oltre € 10.000,…

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