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Fissazione del prezzo della locazione commerciale e istruzione in futurum relativa ad un immobile: quale giudice ha competenza territoriale? – Civile

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Ecco il secondo atto di uno spettacolo iniziato il 21 giugno 2024 dal Tribunale di Parigi. In tale data il giudice sommario del predetto tribunale si è pronunciato su due questioni, una relativa alla competenza territoriale ad emanare un provvedimento istruttorio in futuro in materia immobiliare, l’altro che comporta la competenza territoriale a determinare la fissazione del prezzo del contratto di locazione commerciale rivisto o rinnovato (TJ Parigi, 21 giugno 2024, n.os 24/54865, 23/56868, 23/55694 e 24/55699, notizie Dalloz, 18 ottobre 2024, oss. Signor Barba; AJDI 2024. 497, punto di vista J.-P ; Gaz. Amico. 8 ott. 2024, pag. 45, nota T. Habu Groud; RLDC ottobre. 2024. 19, nota A. Sussan et M. Binder).

Da un lato, la competenza a prendere conoscenza di una misura di istruzione in futuro relative a beni immobili spetterebbe ora esclusivamente al giudice del luogo in cui si trova l’edificio, con notevole esclusione del giudice competente a conoscere del merito. L’opzione di giurisdizione classica si è poi trasformata in un capo di giurisdizione esclusiva sotto la penna del giudice sommario parigino. Questa posizione è stata recentemente ribadita (TJ Parigi, 26 settembre 2024, nos 24/54865 e 24/55699, Attualità Dalloz, 18 ottobre 2024, oss. signor Barba).

Sarebbe invece ormai vietato stipulare una clausola giurisdizionale nelle locazioni commerciali, almeno per quanto riguarda le controversie relative alla fissazione del prezzo del contratto di locazione rinnovato o revisionato: articolo R. 145-23 del Codice del Commercio sarebbe imperativo e di ordine pubblico; non consentirebbe quindi alcuna deroga contrattuale, nemmeno tra professionisti.

Il Tribunale di Parigi ha adottato questi due principi risolutivi con una motivazione notevole e al termine di un percorso giudiziario molto particolare, che unisce collegialità rafforzata e udienza dei giudici.amici della corte – il tutto con una forte comunicazione (per i dettagli di questo processo, cfr. M. Barba, Sulla competenza territoriale a pronunciare un provvedimento di istruzione in futuro relativo al settore immobiliare, Attualità Dalloz, 18 ottobre 2024). A nessuno sarà sfuggito che il giudice parigino ha svolto un’opera di resistenza alla giurisprudenza delle corti superiori, mostrando una sequenza interessante dal punto di vista ampio delle fonti del diritto e del dialogo dei giudici, qualunque cosa se ne pensi. l’opportunità delle soluzioni da lui adottate dal piccolo angolo della procedura civile.

Alcune sentenze del 21 giugno 2024 sono state impugnate, portando la Corte d’appello di Parigi a dover prendere posizione a sua volta su queste due questioni. Laddove in questi due casi il tribunale giudiziario ha voluto rompere in pompa magna con i principi classici che regolano la giurisdizione territoriale, la Corte d’appello di Parigi torna alle soluzioni classiche con sobrietà ed efficienza.

La posizione della Corte d’Appello di Parigi

In primo luogo, la Corte d’appello di Parigi ricorda che il giudice competente per territorio a pronunciarsi su una domanda o su una citazione cautelare ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile è il presidente del tribunale giudiziario competente a conoscere del procedimento successivo nel merito o in quello del tribunale giudiziario nella cui giurisdizione si svolgono gli atti istruttori in futuro deve, anche parzialmente, essere eseguito. Questa opzione si applica quando l’istruzione misura in futuro è una competenza che riguarda il settore immobiliare, osserva saggiamente. La Corte d’appello di Parigi aggiunge che questo sistema normativo e giurisprudenziale è coerente con il diritto a un giusto processo, in generale, e con il diritto di accesso a un giudice, in particolare.

In secondo luogo, la Corte d’appello di Parigi precisa che le parti contraenti di un contratto di locazione commerciale in qualità di commercianti possono derogare alla norma sulla competenza territoriale stabilita dall’articolo R. 145-23 del codice del commercio, mediante una clausola specificata molto chiaramente ai sensi dell’articolo 48 del codice di procedura civile, purché le parti rispettino la specializzazione giurisdizionale prevista dal codice di organizzazione giudiziaria.

Queste tre sentenze della Corte d’appello di Parigi sono tanto sobrie quanto ci erano sembrate stravaganti le sentenze del Tribunale giudiziario di Parigi, che mescolano il principio di proporzionalità e un’udienza di composizione amichevole (per, ricordiamolo, risolvere una questione di competenza territoriale… ). Inoltre, la Corte d’appello di Parigi non ha ritenuto necessario né opportuno riunire diversi amici per formare una religione sulle questioni ad essa sottoposte. Va detto che non ne ha avuto bisogno in quanto ha inteso ribadire le soluzioni classiche, alcune provenienti dalla propria giurisprudenza, altre dalla Corte di Cassazione.

Andiamo al dunque alle soluzioni adottate.

Misura di istruzione in futuro relativi al settore immobiliare

Con un’unica sentenza (n. 24/12032), la Corte d’appello di Parigi torna quindi alle soluzioni tradizionali in materia di indagine in futuro : il ricorrente dispone di un’opzione di giurisdizione tra il giudice idoneo a conoscere nel merito la proposta di azione e il giudice del luogo di esecuzione – totale o parziale – dell’atto d’indagine richiesto. Abbiamo già detto e scritto la nostra ostilità alla soluzione adottata dal Tribunale di Parigi nelle sentenze del 21 giugno 2024 e ribadita nel settembre 2024 (M. Barba, Sulla competenza territoriale a pronunciare un provvedimento di indagine in futurum in materia immobiliare , prec.); quindi il lettore non si sorprenderà che il sottoscritto approvi questa sentenza della Corte d’Appello di Parigi. Questo non rimane meno interessante.

Anzitutto, laddove il giudice sommario parigino aveva fortemente insistito sull’origine pretoriana delle soluzioni classiche istitutive dell’opzione di giurisdizione, la corte d’appello ne ricorda invece l’estrazione testuale.

La Corte d’appello di Parigi apre così la motivazione della propria sentenza ricordando i testi rilevanti: innanzitutto, e logicamente, l’articolo 145 del codice di procedura civile; poi c’è l’articolo 42 dello stesso codice, anch’esso eluso dal giudice di primo grado benché enuncia il principio cardine del diritto francese in tema di giurisdizione territoriale (interna e internazionale); Infine arriva l’articolo 46, che prevede diverse opzioni a vantaggio del richiedente in varie materie.

Questo richiamo ai testi non è innocente. Lui…

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