Il Consiglio di Stato accetta che il giudice di cassazione valuti la sufficienza, o meno, di tale termine per regolarizzare la richiesta di autorizzazione. Con un'eventuale censura di un termine che sarebbe “manifestamente insufficiente”… Ma questo controllo da parte del giudice di cassazione avverrà solo nella fase di impugnazione della decisione preliminare.
In materia di autorizzazione ambientale, come in quella urbanistica, i percorsi di regolarizzazione passano ormai o attraverso la cancellazione parziale, oppure – soprattutto – attraverso quelli di sospensione del provvedimento in vista della regolarizzazione (2° di I dell'art. . L. 181 -18 del codice dell'ambiente).
Pertanto, quando il giudice amministrativo esercita i poteri che gli spettano dal 2° comma I dell'articolo L. 181-18 del codice dell'ambiente, è tenuto, prima di sospendere la sua decisione, a invitare le parti a presentare le loro osservazioni, che possono riguardare sia al carattere regolarizzabile dei vizi riscontrati e alle modalità di regolarizzazione, in particolare al termine per ottenerla.
La fissazione del termine di regolarizzazione ha dato luogo ad alcuni chiarimenti in ambito urbanistico (vedi ad es CE, 16 febbraio 2022, Associazione “Eoliennes, s’en nait trop”, req., n° 420554, 420575, rec. P. 27).
Spetta poi al giudice fissare il termine entro il quale gli deve essere notificata l'autorizzazione modificativa, tenendo conto delle misure da adottare per regolarizzare il vizio e degli eventuali vincoli di cui le parti lo hanno informato.
Il Consiglio di Stato ha appena disciplinato il controllo effettuato dal giudice di cassazione sulla adeguatezza, o meno, di tale termine per regolarizzare la richiesta di autorizzazione.
Tale scadenza, pone l'Alta Assemblea:
- può utilmente essere criticato davanti al giudice di cassazione.
- il cui controllo consisterà nel garantire che il termine fissato non sia manifestamente insufficiente.
In questo caso, un periodo di 4 mesi affinché un parco eolico dovesse giustificare un’esenzione per le specie protette non era chiaramente sufficiente:- «12 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che il giudice ha continuato a pronunciarsi sulle conclusioni delle richieste della LPO e dell'associazione Charente Nature, da un lato, e dell'associazione A bout of blast Vouthon Val. de Tardoire e a., invece, fino alla scadenza del termine di quattro mesi dalla notifica della sentenza per consentire alla società Ferme éolien de Bandiat-Tardoire di notificarla IL ove applicabile, un'esenzione per le “specie protette”. Dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il termine di regolarizzazione così fissato sarebbe manifestamente insufficiente.
- ma questo controllo da parte del giudice di cassazione non avrà luogo solo nella fase di impugnazione della decisione preliminare.
NB: sulla possibilità di impugnare la prima sentenza o sentenza in applicazione dell'articolo L. 181-18 del codice dell'ambiente, CE, 28 dicembre 2022, Associazione “Senza offshore all'orizzonte” e altri, nn. 447229 453855, rec. T.pp. 876-885.
Fonte :
Consiglio di Stato, 18 novembre 2024, Società eolica Bandiat-Tardoire c/ Lega per la protezione degli uccelli e Associazione Charente Nature, n° 474372, ai tavoli della collezione Lebon
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