Nel maggio 2023 è stata pubblicata la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla corruzione (COM/2023/234).
Ciò è stato motivato dalle carenze della Direttiva 2017/1371 (nota come “PIF”), tra cui un recepimento insufficiente, una mancanza di coerenza nelle definizioni di reato, l’assenza di responsabilità delle persone giuridiche in alcuni Stati membri e le significative disparità nella normativa. le pene previste ed inflitte.
Il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha pubblicato una nota aggiornata il 24 settembre, descrivendo in dettaglio gli sviluppi più recenti.
Ricordiamo che la direttiva mira ad avere un impatto significativo sulla conformità alla criminalità finanziaria nei settori pubblico e privato, rafforzando al tempo stesso gli sforzi anti-corruzione più ampi.
>Cronologia delle fasi dell’iter legislativo della direttiva anticorruzione (COM/2023/234): il trilogo in vista. Parlamento europeo.
In questa fase si prevede in particolare:
– per quanto riguarda la revoca dell’immunità, gli emendamenti proposti dal Parlamento rischiano di rendere più restrittive le condizioni relative al mantenimento dell’immunità;
– quanto alla responsabilità penale delle persone giuridiche: è stabilita, compresa la qualificazione dei reati di omissione, omessa vigilanza o controllo;
– viene incentivata l’attuazione di risoluzioni stragiudiziali per le imprese;
– quanto all’entità delle pene: almeno 5 anni di reclusione per corruzione privata, peculato, traffico di influenze e abuso d’ufficio; almeno 4 anni di carcere per arricchimento derivante dalla corruzione. Per le persone giuridiche la proposta prevede: “sanzioni penali e non penali il cui massimale non dovrebbe essere inferiore al 5% del fatturato totale mondiale realizzato dalla persona giuridica […] durante l’esercizio precedente la decisione che irroga la sanzione”;
– quanto alle norme sulla competenza: estensione della competenza del foro della sede legale della società beneficiaria della violazione. La proposta precisa che la giurisdizione di uno Stato non dovrebbe dipendere da una denuncia o denuncia proveniente dallo Stato in cui è stato commesso il reato;
– per quanto riguarda l’aspetto preventivo (compliance policy): anticipare ed evitare la responsabilità penale dimostrando un adeguato controllo e monitoraggio, in particolare attraverso l’istituzione di programmi di compliance “efficaci” per il controllo interno, la consapevolezza etica e la compliance, e strumenti di prevenzione per prevenire la corruzione prima la commissione del reato.
L’adozione, però, non sembra ancora imminente: il boicottaggio della presidenza ungherese a causa dei viaggi di Orbán a Mosca e Pechino è mirato soprattutto alla fase del trilogo, che è proprio il passo successivo nel processo legislativo. C’è quindi da temere che questa fase non possa evolversi prima, al più presto, dell’inizio del 2025. Tornare indietro per saltare meglio?
Per saperne di più sull’impatto di questa direttiva e prepararsi alla conformità, contattare l’azienda tramite e-mail a .
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