Una restituzione gratuita, in linea di principio, dei beni necessari per il funzionamento del servizio pubblico
Il contratto può attribuire al concessionario, per la durata della convenzione, la proprietà di opere che, pur necessarie all’esercizio del servizio pubblico, non sono costituite nel patrimonio di un ente pubblico, ovvero diritti reali su tali beni, salvo ivi comprese le garanzie idonee ad assicurare la continuità del servizio pubblico, in particolare il diritto per il soggetto pubblico di opporsi alla cessione, in sede di concessione, di tali opere o dei diritti detenuti dal soggetto privato. Alla scadenza del contratto, i beni entrati, in applicazione di tali principi, nella proprietà dell’ente pubblico e che sono stati ammortizzati nel corso dell’esecuzione del contratto ritornano necessariamente a quest’ultimo a titolo gratuito, salvo clausole contrattuali che consentano al pubblico l’entità, alle condizioni da essa stabilite, a far riprendere al proprio co-contraente i beni che non sono più necessari per il funzionamento del servizio pubblico. Il contratto che attribuisce al concessionario, per la durata della convenzione, la proprietà di beni necessari al pubblico servizio diversi dalle opere costituite sul patrimonio di una persona pubblica, o taluni diritti reali su detti beni, non può, con le stesse riserve, ostacolare la restituzione gratuita di tali beni all’ente pubblico al termine della concessione.
Eventuale indennizzo per il delegatario per beni non ammortizzati
Quando il contratto giunge a scadenza o l’ente pubblico lo risolve prima di tale termine, il concessionario ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa della restituzione gratuita dei beni al patrimonio della comunità pubblica, quando non è stato possibile ammortizzarli completamente, sia perché la durata del contratto è inferiore alla durata dell’ammortamento di tali beni, sia perché la loro risoluzione è anteriore al loro completo ammortamento. Tali norme si applicano anche quando il co-contraente dell’amministrazione era, prima dell’affidamento della concessione di servizio pubblico, proprietario di beni che egli, accettando di concludere la convenzione, ha destinato all’esercizio del servizio pubblico e che sono necessari per questo. Tale disposizione comporta il trasferimento di beni nel patrimonio dell’ente pubblico alle condizioni che sono state indicate. Ha inoltre per effetto, qualunque sia la disposizione contrattuale sul punto, la restituzione gratuita di tali beni all’ente pubblico alla scadenza della convenzione, alle condizioni che sono state indicate.
Dominique Niay
Testo di riferimento: CAA di Lione, 6e stanza, 7 novembre 2024, n° 24LY00428, Inedito nella collezione Lebon