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DALLOZ Studente – Novità: Dettagli sul risarcimento dei danni imputabili alle vaccinazioni obbligatorie

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[ 4 décembre 2024 ]

Diritto sanitario

Dettagli sul risarcimento dei danni imputabili alle vaccinazioni obbligatorie

Attraverso tre sentenze rese il 7 novembre 2024, il Consiglio di Stato fornisce gli attesi chiarimenti sulle condizioni per incorrere nella responsabilità dello Stato in caso di vaccinazione obbligatoria.

CE 7 novembre 2024, n° 472707 A

CE 7 novembre 2024, n° 472625B

CE 7 novembre 2024, n° 466288 B

Queste tre sentenze consentono al Consiglio di Stato di stabilire per i giudici del fondo a “istruzioni per l’uso” sul condizioni per incorrere nella responsabilità dello Stato in caso di vaccinazione obbligatoria. Quindi quando i giudici vengono sequestrati di una controversia individuale relativa al risarcimento delle conseguenze per l’interessato di una vaccinazione obbligatoria, spetta a loro:

inizialmente, non per indagare se sia accertato o meno il nesso causale tra vaccinazione e la patologia presentata, ma garantire, alla luce dello stato più recente delle conoscenze scientifiche dibattute dinanzi a loro, che non vi sia alcuna probabilità che tale nesso esista ;

bagno privatodi considerare due possibilità: – Odopo tale esame, constatano che non esiste nessuna probabilità che tale collegamento esiste, rifiutano quindi la richiesta, – Onell’ipotesi opposta, procedono all’esame delle circostanze del caso di specie e poi ritengono l’esistenza di a nesso causale tra la vaccinazione obbligatoria a cui è stata sottoposta la vittima e la sintomi che sentiva questi sono apparsi, dopo la vaccinazionenell’a ritardo normale per questo tipo di affetto, O Sono peggiorarono ad un ritmo e ad un’entità non prevedibili in considerazione del suo precedente stato di salute o della sua storia etinoltre, che questi sintomi non possono non essere considerato come risultante da a causa diversa dalla vaccinazione.

Probabilità diversa da zero dell’esistenza di un nesso causale tra la somministrazione del vaccino obbligatorio contro l’epatite B contenente adiuvanti a base di sali di alluminio e la miofascite dei macrofagi (malattia neurologica indotta dall’idrossido di alluminio utilizzato come adiuvante in alcuni vaccini) e il tempo normale per la comparsa dei sintomi, responsabilità dello Stato: CE 7 novembre 2024, n° 472707 A

Un uomo ha ricevuto obbligatoriamente, durante il servizio militare, diverse iniezioni del vaccino contro il virus dell’epatite B contenente adiuvanti a base di sali di alluminio. Ha poi sofferto, a distanza di alcuni mesi dall’ultima iniezione, di problemi consistenti in dolori muscolari, stato di dispnea e stanchezza generalizzata. Questi disturbi peggiorarono e portarono a diversi ricoveri ospedalieri, ai quali si aggiunsero disturbi cognitivi. Chiede quindi la condanna dello Stato per essere risarcito del danno che ritiene di aver subito a seguito di questa vaccinazione obbligatoria.

In questo caso, “il probabilità dell’esistenza di un nesso causale tra la somministrazione di un vaccino contenente adiuvanti a base di sali di alluminio e i sintomi di dolori muscolari e articolari, astenia e disturbi cognitivi verosimilmente collegabili alla miofascite macrofagica non può, allo stato più recente delle conoscenze scientifiche, ritenersi esclusa ». IL tempo alla comparsa dei sintomiinferiore ad un anno, può considerarsi normale per una patologia legata alla miofascite macrofagica e caratterizzata dai sintomi manifestati dall’interessato.

Ne consegue che, nelle circostanze del caso di specie, il nesso causale tra la vaccinazione contro l’epatite B e i sintomi deve essere considerato accertato. La responsabilità dello Stato è quindi impegnata ai sensi delle disposizioni dell’articolo L. 62 del Codice dei servizi nazionali.

Probabilità diversa da zero dell’esistenza di un nesso causale tra la somministrazione del vaccino obbligatorio contro l’epatite B contenente adiuvanti a base di sali di alluminio e miofascite macrofagica e tempo di insorgenza dei sintomi superiore al limite temporale normale: CE 7 novembre 2024, n° 472625B

Un’infermiera di un centro ospedaliero arha ricevuto iniezioni di numerosi vaccini (contro l’epatite B, la difterite, il tetano e la poliomielite) su base obbligatoria, a causa della sua attività professionale. Più di cinque anni dopo, ha manifestato diversi problemi che ha attribuito a questa vaccinazione, legati alla miofascite macrofagica successivamente diagnosticata. Se la probabilità dell’esistenza di un nesso causale tra la somministrazione di un vaccino contenente adiuvanti a base di sali di alluminio e i sintomi di dolori muscolari e articolari, astenia e disturbi cognitivi verosimilmente collegabili alla miofascite macrofagica non può, allo stato più recente delle conoscenze scientifiche , sono da ritenersi esclusi. Il periodo di cinque anni osservato tra la vaccinazione in questione e la comparsa dei sintomi non può essere considerato un periodo normale che consentirebbe di stabilire un collegamento tra vaccinazione e miofascite macrofagica quando gli studi disponibili indicano un periodo medio compreso tra uno e due anni tra la vaccinazione e i primi segni clinici di questa patologia. Pertanto, il nesso causale tra vaccinazioni e patologia non può considerarsi accertato.

Non si può escludere che esista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino contro l’epatite B e la sclerosi multipla: CE 7 novembre 2024, n° 466288B

Una donna ha ricevuto diverse iniezioni del vaccino contro l’epatite B, come requisito per diventare operaia dei servizi ospedalieri. Circa un anno dopo le fu diagnosticata la sclerosi multipla. Il giudice di cassazione esercita in questo caso un controllo di qualificazione giuridica dei fatti sulla valutazione che non vi è alcuna probabilità che esista un nesso causale tra la somministrazione di un vaccino obbligatorio e una condizione presentata dalla persona vaccinata. Pertanto, se finora non è stato stabilito alcun nesso causale tra la somministrazione del vaccino contro l’epatite B e la sclerosi multipla, l’ipotesi che tale nesso esista è stata presa in considerazione da ricercatori scientifici che hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste riconosciute che l’hanno giustificata particolare vigilanza da parte delle autorità sanitarie, e non è stata formalmente smentita dai numerosi studi relativi a tale materia. Pertanto, alla luce dello stato più recente delle conoscenze scientifiche in discussione, la probabilità dell’esistenza di un legame tra la somministrazione del vaccino contro l’epatite B e la sclerosi multipla non può considerarsi esclusa.

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