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Situazione nello Stato di Palestina: la Camera preliminare I della CPI emette un mandato di arresto per Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif)

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Situazione nello Stato di Palestina: la Camera preliminare I della CPI emette un mandato di arresto per Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif)

Oggi, 21 novembre 2024, la Camera preliminare I della Corte penale internazionale (“Corte”), nella sua composizione per il Situazione nello Stato di Palestinaha emesso all’unanimità un mandato d’arresto nei confronti del sig. Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comunemente noto come “Deif”, per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi sul territorio dello Stato di Israele e dello Stato di Palestina almeno dal 7 ottobre 2023.

Inizialmente l’accusa aveva presentato richieste di mandato di arresto per altri due alti dirigenti di Hamas, vale a dire Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar. A seguito della conferma della loro morte, la Camera ha concesso il ritiro delle domande rispettivamente il 9 agosto 2024 e il 25 ottobre 2024. Per quanto riguarda il sig. Deif, l’accusa ha indicato che avrebbe continuato a raccogliere informazioni riguardo alla sua morte denunciata. Il 15 novembre 2024, la Procura, facendo riferimento alle informazioni fornite sia dalle autorità israeliane che da quelle palestinesi, ha notificato alla Camera di non essere in grado di determinare se il sig. Deif sia stato ucciso o sia ancora in vita. Pertanto la Camera emette il presente mandato di arresto. La Procura ha inoltre sottolineato che continua a indagare sui crimini del conflitto in corso e prevede che verranno presentate ulteriori richieste di mandati di arresto.

Il mandato d’arresto nei confronti del sig. Deif è classificato come «segreto» al fine di proteggere i testimoni e salvaguardare lo svolgimento delle indagini. Tuttavia, la Camera ha deciso di rilasciare le informazioni seguenti poiché sembra che siano in atto comportamenti simili a quelli menzionati nel mandato di arresto, in particolare la detenzione di alcuni ostaggi. La Camera ritiene che sia anche nell’interesse delle vittime e delle loro famiglie essere a conoscenza dell’esistenza del mandato.

La Camera ha ritenuto fondati motivi per ritenere che il sig Deif, nato nel 1965, il comandante in capo dell’ala militare di Hamas (conosciuta come il Brigate al-Qassam) all’epoca delle condotte contestate, è responsabile dei delitti contro l’umanità di omicidio; sterminio; tortura; e stupro e altre forme di violenza sessuale; così come i crimini di guerra di omicidio, trattamento crudele, tortura; prendere ostaggi; oltraggi alla dignità personale; e stupro e altre forme di violenza sessuale.

La Camera ha ritenuto fondati motivi per ritenere che il sig. Deif sia responsabile penalmente dei suddetti reati per (i) aver commesso i fatti congiuntamente e per interposta persona e (ii) aver ordinato o indotto la commissione dei delitti, e (iii) per la sua omissione esercitare un controllo adeguato sulle forze sotto il suo comando e controllo effettivi.

La Camera ha trovato ragionevoli motivi per ritenere che durante il periodo in questione fosse applicato il diritto internazionale umanitario relativo al conflitto armato internazionale (tra Israele e Palestina) e al conflitto armato non internazionale (tra Israele e Hamas). La Camera ha inoltre ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che i crimini contro l’umanità fossero parte di un attacco diffuso e sistematico diretto da Hamas e da altri gruppi armati contro la popolazione civile di Israele.

Presunti crimini

Per quanto riguarda i delitti, la Camera ha ritenuto fondati motivi per ritenere che il 7 ottobre 2023, poco dopo che un gran numero di razzi avesse fatto scattare l’Tzeva Adom‘ allarme in diverse comunità in Israele intorno alle 6:20-6:30, uomini armati sono entrati in queste comunità, così come nel luogo del festival Supernova, un evento musicale con poche migliaia di partecipanti (“Operazione 7 ottobre”). Membri di Hamas, in particolare combattenti del al-Qassam Le brigate hanno effettuato uccisioni di massa dentro e/o intorno alle comunità di Kfar Aza, Holit, Nir Oz, Be’eri e Nahal Oz, nonché al festival Supernova. Gli aggressori, ad esempio, hanno sparato contro le persone mentre cercavano riparo e hanno lanciato contro di loro delle granate. I combattenti di Hamas hanno seguito schemi simili in altre località e hanno ucciso altre persone. Questi omicidi si qualificano come crimine contro l’umanità e crimine di guerra di omicidio.

La Camera ha inoltre constatato che in alcuni luoghi, in particolare nel luogo del festival Supernova e nelle sue vicinanze, gli aggressori hanno sparato contro persone con armi semiautomatiche e/o granate a razzo. Alla luce di ciò, la Camera ha concluso che vi sono fondati motivi per ritenere che sia stato commesso il crimine di guerra di aver diretto intenzionalmente attacchi contro civili.

Alla luce delle uccisioni coordinate di civili in diversi luoghi separati, la Camera ha inoltre ritenuto che la condotta fosse avvenuta nell’ambito di un’uccisione di massa di membri della popolazione civile, e ha pertanto concluso che vi sono fondati motivi per ritenere che l’uccisione è stato commesso il crimine contro l’umanità di sterminio.

Inoltre, nel contesto dell’operazione del 7 ottobre, la Camera ha riscontrato che un gran numero di persone erano state sequestrate in varie località di Israele, tra cui Kfar Aza, Holit, Nir Oz, Be’eri, Nahal Oz e il festival Supernova. Le vittime erano civili, tra cui bambini e anziani, nonché membri dell’IDF (Forze di difesa israeliane). Dopo essere stati portati a Gaza, la maggior parte di loro è stata detenuta in luoghi segreti, inclusi appartamenti e tunnel sotterranei. Numerosi gruppi hanno partecipato al sequestro e alla detenzione di queste persone: il al-Qassam Brigate, Jihad islamica palestinese al-Qudse altri gruppi armati palestinesi. La Camera ha ritenuto che Hamas avesse il controllo degli ostaggi dall’inizio della loro detenzione a Gaza, indipendentemente dall’appartenenza al gruppo delle persone che inizialmente sequestrarono gli ostaggi. La Camera ha inoltre riscontrato che la presa di ostaggi nel contesto dell’operazione del 7 ottobre è stata condotta con l’obiettivo di negoziare il loro rilascio in cambio di prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che sia stato commesso il crimine di guerra della presa di ostaggi.

La Camera ha inoltre riscontrato che, mentre erano tenuti prigionieri a Gaza, alcuni ostaggi, prevalentemente donne, sono stati sottoposti a violenza sessuale e di genere, compresa la penetrazione forzata, la nudità forzata e trattamenti umilianti e degradanti. Sulla base del materiale presentato, la Camera ha ritenuto fondati motivi per ritenere che i reati di tortura come crimine contro l’umanità e crimine di guerra, di stupro e di altre forme di violenza sessuale come crimini contro l’umanità e crimini di guerra, di trattamento crudele come crimine di guerra , e durante il periodo in questione sono stati commessi oltraggi alla dignità personale come crimine di guerra contro queste persone.

Per quanto riguarda la responsabilità penale individuale del sig. Deif, la Camera ha trovato ragionevoli motivi per ritenere che gli alti dirigenti di Hamas, comprendenti almeno il sig. Deif, il sig. Sinwar e il sig. Haniyeh, abbiano concordato di effettuare congiuntamente l’operazione del 7 ottobre 2023. Il piano prevedeva di prendere di mira obiettivi militari e civili in Israele e altri atti di violenza contro persone israeliane. Dal materiale presentato dall’accusa risulta che diversi membri anziani della Jihad islamica palestinese al-Quds hanno aderito al piano al più tardi la mattina del 7 ottobre 2023 e che altri gruppi armati palestinesi hanno partecipato all’operazione.

Il signor Deif, nel suo ruolo di comandante della al-Qassam Brigate, e attraverso le sue azioni prima, durante e dopo l’Operazione del 7 ottobre, è responsabile della commissione di questi crimini. Inoltre, la Camera ha ritenuto che il sig. Deif abbia ordinato o indotto i crimini o sia responsabile in qualità di comandante militare della condotta criminale dei suoi subordinati.

Sfondo

Il 1° gennaio 2015, lo Stato di Palestina ha depositato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 12(3) dello Statuto di Roma accettando la giurisdizione della Corte dal 13 giugno 2014.

Il 2 gennaio 2015 lo Stato di Palestina ha aderito allo Statuto di Roma depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Lo Statuto di Roma è entrato in vigore per lo Stato di Palestina il 1° aprile 2015.

Il 22 maggio 2018, ai sensi degli articoli 13(a) e 14 dello Statuto di Roma, lo Stato di Palestina ha sottoposto al Procuratore la situazione dal 13 giugno 2014, senza data di scadenza.

Il 3 marzo 2021 la Procura ha annunciato l’apertura di un’indagine sulla situazione nello Stato di Palestina. Ciò ha fatto seguito alla decisione della Camera preliminare I del 5 febbraio 2021 secondo cui la Corte poteva esercitare la propria giurisdizione penale nella situazione e, a maggioranza, che l’ambito territoriale di tale giurisdizione si estende a Gaza e alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.

Il 17 novembre 2023, la Procura ha ricevuto un ulteriore deferimento della situazione nello Stato di Palestina, da parte del Sud Africa, Bangladesh, Bolivia, Comore e Gibuti, e il 18 gennaio 2024, dalla Repubblica del Cile e dagli Stati Uniti del Messico Lo Stato ha inoltre presentato un rinvio al Procuratore in merito alla situazione nello Stato di Palestina.


Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Fadi El Abdallah, portavoce e capo dell’Unità per gli affari pubblici, Corte penale internazionale, telefonicamente al numero: +31 (0)70 515-9152 o +31 (0)6 46448938 o via e-mail a: [email protected]

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