Situazione nello Stato di Palestina: la Camera preliminare I della CPI respinge le eccezioni di giurisdizione dello Stato di Israele ed emette mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant
Oggi, 21 novembre 2024, la Camera preliminare I della Corte penale internazionale (“Corte”), nella sua composizione per il Situazione nello Stato di Palestina, ha emesso all’unanimità due decisioni che hanno respinto i ricorsi dello Stato di Israele (“Israele”) proposti ai sensi degli articoli 18 e 19 dello Statuto di Roma (lo “Statuto”). Ha inoltre emesso mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant.
Decisioni su richieste dello Stato di Israele
La Camera si è pronunciata su due richieste presentate da Israele il 26 settembre 2024. Nella prima richiesta, Israele ha contestato la giurisdizione della Corte sulla questione Situazione nello Stato di Palestina in generale, e nei confronti dei cittadini israeliani più specificatamente, sulla base dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto. Nella seconda richiesta, Israele ha chiesto alla Camera di ordinare alla Procura di fornire una nuova notifica dell’avvio di un’indagine alle sue autorità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto. Israele ha inoltre chiesto alla Camera di sospendere qualsiasi procedimento dinanzi alla Corte nella situazione in questione, compreso l’esame delle richieste di mandato d’arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, presentate dalla Procura il 20 maggio 2024.
Quanto alla prima censura, la Camera ha osservato che non è richiesta l’accettazione da parte di Israele della giurisdizione della Corte, poiché la Corte può esercitare la propria giurisdizione sulla base della giurisdizione territoriale della Palestina, come determinato dalla Camera preliminare I in una precedente composizione . Inoltre, la Camera ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dello Statuto, gli Stati non hanno il diritto di contestare la giurisdizione della Corte ai sensi dell’articolo 19, comma 2, prima dell’emissione di un mandato d’arresto. Quindi la sfida di Israele è prematura. Ciò non pregiudica eventuali future possibili contestazioni della giurisdizione della Corte e/o dell’ammissibilità di qualsiasi caso particolare.
Decisione sulla contestazione da parte di Israele della giurisdizione della Corte ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto di Roma
La Camera ha inoltre respinto la richiesta di Israele ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto. La Camera ha ricordato che la Procura ha notificato a Israele l’avvio di un’indagine nel 2021. All’epoca, nonostante una richiesta di chiarimenti da parte della Procura, Israele ha deciso di non dare seguito ad alcuna richiesta di rinvio delle indagini. Inoltre, la Camera ha ritenuto che i parametri dell’indagine sulla situazione fossero rimasti gli stessi e, di conseguenza, non fosse necessaria alcuna nuova notifica allo Stato di Israele. Alla luce di ciò, i giudici hanno ritenuto che non vi fosse motivo di sospendere l’esame delle richieste di mandato d’arresto.
Decisione sulla richiesta di Israele di ingiungere alla Procura di emettere un avviso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1
Mandati di arresto
La Camera ha emesso mandati di arresto nei confronti di due persone, Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi almeno dall’8 ottobre 2023 fino almeno al 20 maggio 2024, giorno in cui la Procura ha depositato le richieste di mandato d’arresto .
I mandati di arresto sono classificati come “segreti”, al fine di proteggere i testimoni e salvaguardare lo svolgimento delle indagini. Tuttavia, la Camera ha deciso di rilasciare le informazioni di seguito poiché sembra che sia in atto un comportamento simile a quello indicato nel mandato di arresto. Inoltre, la Camera ritiene che sia nell’interesse delle vittime e delle loro famiglie che siano informate dell’esistenza dei mandati.
Inizialmente, la Camera ha ritenuto che la presunta condotta del sig. Netanyahu e del sig. Gallant rientri nella giurisdizione della Corte. La Camera ha ricordato che, in una precedente composizione, aveva già deciso che la giurisdizione della Corte nella situazione si estendeva a Gaza e alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Inoltre, la Camera ha rifiutato di usare il suo potere discrezionale proprio motu poteri di determinare l’ammissibilità dei due casi in questa fase. Ciò non pregiudica qualsiasi decisione relativa alla giurisdizione e all’ammissibilità dei casi in una fase successiva.
Per quanto riguarda i crimini, la Camera ha ritenuto fondati motivi per ritenere che il signor Netanyahu, nato il 21 ottobre 1949, Primo Ministro di Israele all’epoca dei fatti in questione, e il signor Gallant, nato l’8 novembre 1958, Ministro della Difesa di Israele al momento della condotta contestata, ciascuno è responsabile penalmente dei seguenti reati in quanto co-perpetratori dei fatti in concorso con altri: il crimine di guerra della fame come metodo di guerra; e i crimini contro l’umanità quali omicidi, persecuzioni e altri atti disumani.
La Camera ha inoltre trovato ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant abbiano ciascuno responsabilità penale in quanto superiori civili per il crimine di guerra di aver diretto intenzionalmente un attacco contro la popolazione civile.
Presunti crimini
La Camera ha trovato ragionevoli motivi per ritenere che durante il periodo in questione fosse applicato il diritto internazionale umanitario relativo al conflitto armato internazionale tra Israele e Palestina. Questo perché sono due Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e perché Israele occupa almeno parti della Palestina. La Camera ha inoltre ritenuto che la legge relativa ai conflitti armati non internazionali si applicasse ai combattimenti tra Israele e Hamas. La Camera ha ritenuto che la presunta condotta di Netanyahu e Gallant riguardasse le attività degli organi governativi e delle forze armate israeliane contro la popolazione civile in Palestina, più specificamente i civili a Gaza. Riguardava quindi il rapporto tra due parti in un conflitto armato internazionale, nonché il rapporto tra una potenza occupante e la popolazione nel territorio occupato. Per questi motivi, per quanto riguarda i crimini di guerra, la Camera ha ritenuto opportuno emettere mandati di arresto ai sensi del diritto dei conflitti armati internazionali. La Camera ha inoltre ritenuto che i presunti crimini contro l’umanità fossero parte di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza.
La Camera ha ritenuto che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che entrambi gli individui abbiano privato intenzionalmente e consapevolmente la popolazione civile di Gaza di beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compresi cibo, acqua, medicinali e forniture mediche, nonché carburante ed elettricità, almeno da Dall’8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024. Questa constatazione si basa sul ruolo di Netanyahu e Gallant nell’impedire gli aiuti umanitari in violazione del diritto internazionale umanitario e sulla loro incapacità di facilitare gli aiuti con tutti i mezzi a loro disposizione. La Camera ha riscontrato che la loro condotta ha portato all’interruzione della capacità delle organizzazioni umanitarie di fornire cibo e altri beni essenziali alla popolazione bisognosa di Gaza. Le suddette restrizioni, insieme all’interruzione dell’elettricità e alla riduzione della fornitura di carburante, hanno avuto un grave impatto anche sulla disponibilità di acqua a Gaza e sulla capacità degli ospedali di fornire assistenza medica.
La Camera ha inoltre osservato che le decisioni che consentono o aumentano l’assistenza umanitaria a Gaza sono spesso condizionate. Non sono state create per adempiere agli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale umanitario o per garantire che la popolazione civile di Gaza fosse adeguatamente rifornita dei beni di cui aveva bisogno. Si trattava infatti di una risposta alle pressioni della comunità internazionale o alle richieste degli Stati Uniti d’America. In ogni caso, l’aumento dell’assistenza umanitaria non è stato sufficiente a migliorare l’accesso della popolazione ai beni essenziali.
Inoltre, la Camera ha trovato fondati motivi per ritenere che non possa essere identificata alcuna chiara necessità militare o altra giustificazione ai sensi del diritto internazionale umanitario per le restrizioni imposte all’accesso per le operazioni di soccorso umanitario. Nonostante gli avvertimenti e gli appelli di tra le altre coseal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, al Segretario Generale dell’ONU, agli Stati e alle organizzazioni governative e della società civile sulla situazione umanitaria a Gaza, è stata autorizzata solo un’assistenza umanitaria minima. A questo proposito, la Camera ha considerato il prolungato periodo di privazione e la dichiarazione di Netanyahu che collega la sospensione dei beni essenziali e degli aiuti umanitari con gli obiettivi della guerra.
La Camera ha quindi trovato fondati motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant siano responsabili penalmente del crimine di guerra della fame come metodo di guerra.
La Camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che la mancanza di cibo, acqua, elettricità e carburante, nonché di forniture mediche specifiche, abbia creato condizioni di vita adatte a provocare la distruzione di parte della popolazione civile di Gaza, che ha provocato la distruzione morte di civili, compresi bambini, a causa della malnutrizione e della disidratazione. Sulla base degli elementi presentati dalla Procura relativi al periodo fino al 20 maggio 2024, la Camera non ha potuto stabilire che fossero soddisfatti tutti gli elementi del crimine contro l’umanità di sterminio. Tuttavia, la Camera ha ritenuto che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il crimine contro l’umanità di omicidio sia stato commesso in relazione a queste vittime.
Inoltre, limitando o impedendo intenzionalmente l’ingresso a Gaza di forniture mediche e medicinali, in particolare anestetici e macchine per anestesia, i due individui sono anche responsabili di infliggere grandi sofferenze attraverso atti disumani a persone bisognose di cure. I medici sono stati costretti a operare persone ferite ed effettuare amputazioni, anche su bambini, senza anestesia, e/o sono stati costretti a utilizzare mezzi inadeguati e non sicuri per sedare i pazienti, causando a queste persone estremo dolore e sofferenza. Ciò equivale al crimine contro l’umanità derivante da altri atti disumani.
La Camera ha inoltre trovato fondati motivi per ritenere che la condotta summenzionata abbia privato una parte significativa della popolazione civile di Gaza dei propri diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita e alla salute, e che la popolazione sia stata presa di mira per motivi politici e/o nazionali. Si è pertanto ritenuto che sia stato commesso il crimine contro l’umanità di persecuzione.
Infine, la Camera ha valutato che ci sono fondati motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant abbiano la responsabilità penale in quanto superiori civili per il crimine di guerra di aver diretto intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile di Gaza. A questo proposito, la Camera ha ritenuto che il materiale fornito dalla Procura le ha permesso di giungere a conclusioni solo su due incidenti qualificabili come attacchi intenzionalmente diretti contro i civili. Esistono ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant, pur disponendo di misure per prevenire o reprimere la commissione di crimini o garantire la sottomissione della questione alle autorità competenti, non lo abbiano fatto.
Sfondo
Il 1° gennaio 2015, lo Stato di Palestina ha depositato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 12(3) dello Statuto di Roma accettando la giurisdizione della Corte dal 13 giugno 2014.
Il 2 gennaio 2015 lo Stato di Palestina ha aderito allo Statuto di Roma depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Lo Statuto di Roma è entrato in vigore per lo Stato di Palestina il 1° aprile 2015.
Il 22 maggio 2018, ai sensi degli articoli 13(a) e 14 dello Statuto di Roma, lo Stato di Palestina ha sottoposto al Procuratore la situazione dal 13 giugno 2014, senza data di scadenza.
Il 3 marzo 2021 la Procura ha annunciato l’apertura di un’indagine sulla situazione nello Stato di Palestina. Ciò ha fatto seguito alla decisione della Camera preliminare I del 5 febbraio 2021 secondo cui la Corte poteva esercitare la propria giurisdizione penale nella situazione e, a maggioranza, che l’ambito territoriale di tale giurisdizione si estende a Gaza e alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.
Il 17 novembre 2023, la Procura ha ricevuto un ulteriore deferimento della situazione nello Stato di Palestina, da parte del Sud Africa, Bangladesh, Bolivia, Comore e Gibuti, e il 18 gennaio 2024, dalla Repubblica del Cile e dagli Stati Uniti del Messico Lo Stato ha inoltre presentato un rinvio al Procuratore in merito alla situazione nello Stato di Palestina.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Fadi El Abdallah, portavoce e capo dell’Unità per gli affari pubblici, Corte penale internazionale, telefonicamente al numero: +31 (0)70 515-9152 o +31 (0)6 46448938 o via e-mail a: [email protected]
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