sarà mantenuta la restrizione imposta alle associazioni di sporgere denunce per corruzione

sarà mantenuta la restrizione imposta alle associazioni di sporgere denunce per corruzione
sarà mantenuta la restrizione imposta alle associazioni di sporgere denunce per corruzione
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Dopo le polemiche generate dall’articolo 3 del disegno di legge di riforma del codice di procedura penale, adottato dal governo il 29 agosto 2024, a causa della restrizione imposta alle associazioni di sporgere denunce per corruzione, la versione presentata giovedì 9 gennaio alla Camera dei Rappresentanti conserva gli stessi contenuti, lasciando presagire un vivace dibattito negli ambienti politici e giuridici.

La lingua sottoposta alla Camera dei Rappresentanti afferma: “Le indagini e l’esercizio dell’azione pubblica sui delitti in danno del patrimonio pubblico possono essere avviati solo su richiesta del pubblico ministero presso la Corte di cassazione, nella sua qualità di presidente della procura, previo rinvio alla Corte dei conti, ovvero su richiesta accompagnata da una relazione dell’Ispettorato Generale delle Finanze, dell’Ispettorato Generale dell’Amministrazione Territoriale, delle ispezioni generali dei ministeri, delle amministrazioni interessate, o anche previo rinvio all’Istanza Nazionale per l’Integrità, la Prevenzione e la Lotta alla Corruzione, ovvero qualsiasi organismo espressamente autorizzato dalla legge”.

L’articolo aggiunge: “Nonostante quanto sopra, il pubblico ministero competente può avviare indagini ed esercitare autonomamente l’azione pubblica nei casi di flagrante delicatezza”.

Pertanto, il testo dell’articolo 3 mantiene la possibilità per la procura di agire in autonomia solo in casi di flagrante delicatezza, escludendo di fatto dall’iniziativa le associazioni specializzate nella lotta alla corruzione e all’appropriazione indebita di fondi pubblici. intraprendere un’azione legale. D’ora in poi le procedure dovranno seguire i canali previsti dall’articolo 3 e cioè:

• Una richiesta del Procuratore Generale alla Corte di Cassazione;

• Un rinvio da parte della Corte dei Conti, dell’Ispettorato Generale delle Finanze, dell’Ispettorato Generale dell’Amministrazione Territoriale, degli Ispettorati generali dei ministeri o delle amministrazioni interessate;

• Un rinvio all’Autorità Nazionale per l’Integrità, la Prevenzione e la Lotta contro la Corruzione, o qualsiasi altro organismo autorizzato dalla legge.

Queste nuove disposizioni sono state percepite dai giuristi e dai difensori dei diritti come una limitazione delle prerogative del pubblico ministero nella gestione dei casi di corruzione. Limitano inoltre il diritto della società civile di intraprendere azioni legali in questo settore.

Inoltre, per quanto riguarda le associazioni, l’articolo 7 del disegno di legge mantiene le seguenti condizioni per consentire loro di costituirsi parte civile:

• devono essere riconosciuti di pubblica utilità;

• Devono ottenere l’autorizzazione a costituirsi parte civile rilasciata dal Ministro della Giustizia;

• Devono essere legalmente costituiti da almeno quattro anni prima della commissione del reato.

Questi nuovi requisiti, che riguardano casi di corruzione finanziaria, hanno suscitato accese polemiche tra i difensori dei diritti umani.

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