La CNIL è tornata sul caso degli occhiali connessi Meta Ray-Ban. L’Autorità invalida il parallelo con le norme sulla videosorveglianza degli spazi pubblici. D’altra parte, sottolinea che questi dispositivi possono essere utilizzati, ma a condizione di rispettare il GDPR e i diritti individuali.
Era una questione giuridica quella che agitava i social network alla fine di ottobre. Gli occhiali Meta Ray-Ban sono legali in Francia e in Europa? La questione non è infondata: hanno infatti la capacità di filmare e fotografare grazie alla presenza di una macchina fotografica posta nella montatura.
Sollecitati dai media, come Numerama e BFM, gli avvocati hanno rapidamente fornito le prime informazioni, sottolineando che non vi è alcun divieto esplicito di questi occhiali connessi nella legge. Naturalmente, la legislazione prevede altre disposizioni proibitive, ma riguardano sistemi specifici (come la videosorveglianza statica).
Il parallelo con la videosorveglianza stradale è un vicolo cieco
Oggi è il turno della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà (Cnil), già contattata da Numerama per fornire ulteriori informazioni. L’autorità amministrativa indipendente responsabile della protezione dei dati, che ha ricevuto anche un reclamo riguardo questi occhiali connessi Meta Ray-Ban, conferma la lettura iniziale degli avvocati, anche se con alcune sottigliezze.
Pertanto, per quanto riguarda la normativa specifica legata alla videosorveglianza, prevista dal Codice di sicurezza interna, la CNIL rileva che “ non è applicabile agli occhiali collegati ”, perché questo codice giuridico “ riguarda il perseguimento di obiettivi specifici in contesti limitati “. Un limite che l’avvocato Alexandre Archambault aveva notato, del resto:
« Non è perché la dottrina sulla videosorveglianza statica di un edificio residenziale privato o di un’azienda è relativamente stabilizzata che dobbiamo concludere che la soluzione si applica necessariamente ad una soluzione integrata nel dominio pubblico. “, ha avvertito. Con i Ray-Ban prevalgono altri scopi e quindi altre regole.
Il tipo di utilizzo e il contesto determinano se il GDPR si applica o meno
Detto questo, la CNIL tiene a precisare che non siamo nel selvaggio west. Se si respinge il parallelo con la cattura dello spazio pubblico da parte di una telecamera di videosorveglianza, l’organismo ricorda che restano valide altre disposizioni, in particolare il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Bisogna considerare due possibilità:
Se è un uso corrispondente” ad un’attività strettamente personale paragonabile all’utilizzo di uno smartphone », il GDPR non si applica a questi occhiali connessi. “ Il testo stesso prevede un’eccezione a questi usi domestici », ricorda la CNIL. A condizione, però, di non pubblicare le immagini online.
In questo caso, la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà prende come esempio un turista che scatta immagini della sua famiglia o dei suoi amici durante le vacanze, per poi mostrare ciò che ha registrato ai suoi cari a casa. Se invece avviene la distribuzione online, si applicano integralmente le disposizioni del GDPR.
Questo vale anche per l’utilizzo di tali immagini in un contesto professionale o associativo, o se le foto e i video” vengono incrociati con altre informazioni che vanno oltre il contesto domestico “. Insomma, non appena si esce dall’ambito dell’eccezione prevista dal GDPR, le norme tornano ad avere effetto.
Mantenere un uso ragionato e ragionevole e rispettare i diritti di immagine delle persone
Come ogni dispositivo che consente la registrazione o la ripresa in spazi pubblici, la CNIL sottolinea che “ la valutazione delle modalità di applicazione dei principi del GDPR e della liceità di uno specifico utilizzo [des lunettes Meta Ray-Ban] dipende dal tipo di utilizzo e dal contesto di utilizzo “. Insomma, caso per caso.
Esiste però una linea guida: non fare nulla. L’uso di questi occhiali sarà, ad esempio, illegale se “ il principio di lealtà e trasparenza che richiede che le persone filmate o fotografate siano informate del trattamento dei loro dati personali e possano esercitare i propri diritti » non è rispettato.
Tuttavia, se tracciamo un parallelo con le pratiche attuali che vediamo con gli smartphone, immaginiamo che l’uso reale da parte del pubblico con tali occhiali connessi non rientrerà realmente nell’ambito del GDPR. Lo testimoniano gli innumerevoli video personali che circolano, girati per strada o meno, senza precauzione.
Tuttavia, la cautela è benvenuta. Anche se il GDPR viene messo da parte, altri testi giuridici se ne occupano, sottolinea la CNIL: “ Ad esempio, la cattura e la registrazione senza il consenso della persona di parole pronunciate in ambito privato o confidenziale o della sua immagine in un luogo privato, può costituire reato. »