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La sentenza della Corte costituzionale vodese elimina ogni margine per la revisione del regolamento sugli alloggi in affitto adottato un anno fa dal Consiglio di Stato, ha riferito martedì Asloca Vaud. Come Prilly, i comuni possono continuare a privilegiare l’edilizia di pubblica utilità (LUP), ad esempio finanziando l’acquisto prioritario dell’immobile da parte di una cooperativa edilizia.

Il 1° novembre 2023, il Consiglio di Stato ha modificato il regolamento cantonale della LPPPL (RLPPPL) “per cercare di limitare le possibilità dei comuni di esercitare il loro diritto di prelazione”, ricorda Asloca nel suo comunicato stampa. A seguito di questa revisione, i comuni dovevano detenere i fondi necessari per acquisire il terreno in questione e quindi possederlo prima di metterlo eventualmente a disposizione di terzi.

Asloca ha quindi presentato ricorso, insieme a 22 deputati trasversali. L’associazione vodese per la difesa degli inquilini ha ritenuto che la modifica normativa portasse di fatto a limitare la possibilità dei comuni – e in particolare di quelli con risorse finanziarie limitate – di esercitare il loro diritto di prelazione voluto dai vodesi e, quindi, di effettuare adempiere al loro mandato di creare alloggi di pubblica utilità.

Diritto ad altre risorse

Nella sentenza del 27 novembre 2024, la Corte conferma che “la LPPPL non vieta al comune di considerare, anche prima di esercitare il diritto di prelazione, di mettere a disposizione di un terzo l’oggetto del diritto di prelazione “. Osserva inoltre che “nella misura in cui i comuni non dispongono di risorse illimitate, devono poter ricorrere ad altre risorse di terzi, in particolare attori privati ​​o cooperative, che devono essere addirittura incoraggiate”.

La Corte Costituzionale conclude che l’articolo 34e della RLPPPL non può stabilire una regola per il finanziamento dell’acquisto di beni immobili. Resta gratuito per i comuni, e “non implica che il comune abbia i fondi necessari, quando effettua il prelazione, ma solo che può pagare il prezzo di vendita al momento opportuno, questo può essere pagato da un partner”.

Prilly ha fatto bene

Anche se alla fine la Corte costituzionale convalida l’articolo 34e e respinge la richiesta, “di fatto ne elimina la portata”, sottolinea Asloca Vaud. Secondo la sentenza questo articolo non può più apportare alcuna restrizione al sistema esistente e non è quindi in grado di prevenire casi come quello di Prilly.

Per la seconda volta Prilly ha così confermato il suo partenariato pubblico-privato con una cooperativa edilizia per l’acquisto di terreni non edificati per 62 milioni di franchi, dopo una sentenza della Corte di diritto pubblico e amministrativo.

I Comuni sono avvisati

Asloca Vaud sottolinea che il diritto di prelazione costituisce uno strumento efficace per proteggere l’edilizia abitativa dalla speculazione. Non lede in alcun modo gli interessi del venditore – il prezzo pagato dalla comunità è quello offerto dal potenziale acquirente – e consente di soddisfare i bisogni della popolazione.

Questo gradito chiarimento della Corte costituzionale costituisce quindi una grande vittoria per gli inquilini vodesi. Un’inchiesta al Gran Consiglio chiederà al Consiglio di Stato di fare rapidamente chiarezza su questi punti.

Ora è importante informare i comuni vodesi del loro diritto di prelazione ampliato in questo contesto di grave penuria di alloggi. ASLOCA Vaud invierà una lettera a tutti i comuni vodesi.

Ricordiamo che nel 2017 la popolazione vodese aveva accettato al 55,5% la legge LPPPL che avrebbe consentito ai comuni di costituire LUP sostituendo gli operatori del mercato.

Questo articolo è stato pubblicato automaticamente. Fonte: ats

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