In un approccio che promuove rapidità ed efficienza, il gruppo Haraki del Partito del Movimento Popolare (MP) alla Camera dei Rappresentanti ha proposto di ridurre i tempi di risposta delle istituzioni o degli organismi pubblici alle richieste di accesso alle informazioni a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta , invece dei venti giorni attualmente in vigore.
In caso di situazione urgente, questo periodo sarebbe ridotto a 48 ore, quando l’ottenimento delle informazioni è essenziale per la protezione della vita, della sicurezza o della libertà delle persone.
Nell’ambito della sua iniziativa legislativa volta a modificare e integrare la legge n. 31.13 relativa al diritto di accesso alle informazioni, il gruppo parlamentare deputato propone di modificare l’articolo 16 della legge come segue: “L’istituzione o l’organo interessato deve rispondere la richiesta di accesso alle informazioni entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Questo termine può essere prorogato di un periodo equivalente se l’istituzione o l’organismo interessato non risponde in tutto o in parte alla richiesta entro il termine, se la richiesta riguarda una quantità significativa di informazioni o se la fornitura di informazioni entro il termine è reso impossibile, o se la loro trasmissione richiede la previa consultazione di un terzo”.
Ciò premesso, il progetto legislativo propone anche di rivedere l’articolo 5 e di modificarlo in questi termini: “ Fatta eccezione per i servizi a pagamento secondo le disposizioni normative vigenti, l’accesso alle informazioni è libero. Tuttavia, il richiedente delle informazioni sostiene, a proprie spese, tutti i costi legati alla copia, all’elaborazione delle informazioni richieste e al loro invio.”. Si precisa che “ gli studenti sono esenti dalle tasse sopra menzionate. »
La proposta del Gruppo Haraki non ha omesso le situazioni urgenti: in questo caso si è proposto che l’articolo 17 dell’iniziativa legislativa preveda che “ l’istituzione o l’organismo interessato deve rispondere alla richiesta di accesso alle informazioni entro quarantotto ore in caso di situazione urgente, quando l’ottenimento delle informazioni è fondamentale per la protezione della vita, della sicurezza o della libertà delle persone”.
Per quanto riguarda i reclami, l’articolo 20 del disegno di legge recita che “ il richiedente delle informazioni può presentare reclamo alla commissione prevista dal successivo articolo 22, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine legale per rispondere al reclamo indirizzato al presidente dell’istituzione o dell’organismo, o da ricezione della risposta a questo reclamoe”. La commissione deve poi esaminare il reclamo e informare il reclamante della sua decisione entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo, invece dei trenta giorni attualmente previsti.
Nella nota di presentazione del disegno di legge si precisa inoltre che dopo “dopo diversi anni di applicazione di questo testo legislativo, e in considerazione degli sviluppi tecnologici e degli ostacoli incontrati, è diventato imperativo intervenire legislativamente per porvi rimedio e adeguarlo“. Sottolinea la necessità di “ ridurre i tempi di risposta per facilitare l’accesso alle informazioni, soprattutto in caso di emergenza, e prevedere l’esenzione dalle tasse per gli studenti al fine di promuovere e incentivare la ricerca scientifica”.
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