In questo caso deciso dalla Corte d'appello di Rennes (5a sezione, 4 settembre 2024, n. 21/07235, vedi sotto), i pannelli solari al centro della controversia sono stati installati sul tetto di un padiglione in affitto a Quimper regione, ma il loro proprietario era il proprietario dell'alloggio ed era anche l'unico a ricevere il reddito da loro generato. Tuttavia, il tetto in questione ha preso fuoco alla fine di giugno 2017, pochi mesi dopo il trasloco degli inquilini. I pannelli sono stati installati a settembre da un'impresa di coperture in zinco il cui direttore non è altro che il proprietario.
Dopo che il disastro ha reso la casa inabitabile, proprietari e inquilini non sono riusciti a mettersi d'accordo sull'origine del disastro e la questione è andata in tribunale. La Corte d'appello di Rennes ha confermato la sentenza del tribunale di Quimper riportata dall'avvocato specializzato in diritto immobiliare, Me Gabriel Neu-Janicki, sul suo blog. Una perizia aveva infatti accertato il guasto dei pannelli fotovoltaici ed è quindi il locatore ad assumersene la responsabilità poiché deve garantire il sereno godimento al suo inquilino. “La presunzione di responsabilità del conduttore deve pertanto essere respinta, essendo denunciata la prova di un difetto di costruzione, estraneo alla denuncia degli obblighi di mantenimento del conduttore”ho bisogno di me Neu-Janicki.
Nessun obbligo di mantenimento da parte dell'inquilino
Infatti, se l'articolo 1733 del Codice Civile prevede che in caso di incendio la responsabilità è del conduttore, esistono due famiglie di esenzioni. Sia in caso di caso fortuito o di forza maggiore, sia in presenza di un difetto di costruzione o di origine esterna (come un incendio propagatosi da una costruzione vicina). Siamo in caso di difetto di costruzione ed inoltre il proprietario non può nemmeno invocare un obbligo di manutenzione che grava sul locatario poiché questi pannelli non sono compresi nel contratto di locazione poiché vanno a beneficio esclusivo del locatario.
Ne consegue quindi che il proprietario è responsabile per non aver assicurato il “pacifico godimento” dell'immobile locato. La Corte d'Appello conferma in tutto e per tutto la motivazione del primo grado: il proprietario è ritenuto responsabile del danno subito dal conduttore e deve pertanto assumersene le conseguenze.
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