Il decreto n. 2024-1023 del 13 novembre 2024 specifica il calcolo dell'area soggetta all'obbligo, nonché i criteri di esenzione e le sanzioni in caso di inosservanza.
novembre 18, 2024
Gwénaëlle Deboutte
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto n. 2024-1023 del 13 novembre 2024 in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 2023-175 del 10 marzo 2023 relativo all'accelerazione della produzione di energie rinnovabili. obbligo di solarizzazione dei parcheggi superiori a 1.500 mq e specifica il calcolo della superficie soggetta all'obbligo, nonché i criteri di esenzione e le sanzioni in caso di inosservanza.
Per i parcheggi con superficie superiore a 10.000 m², le tende ombreggianti dovranno essere installate entro il 1 luglio 2026. Per quelli tra 1.500 e 10.000 m², la scadenza è il 1 luglio 2028. Le aree di parcheggio devono essere dotate di coperture ombreggianti fotovoltaiche o con vegetazione. su almeno il 50% della loro superficie, includendo nel computo i corridoi di circolazione. In caso di inosservanza della legge le sanzioni possono arrivare fino a 40.000 euro all'anno fino al raggiungimento dell'osservanza.
Il testo modifica anche il regime di autorizzazione alla progettazione degli impianti solari a terra e delle strutture ombreggianti a energia rinnovabile. Dal 1 dicembre 2024 sono soggetti a dichiarazione preventiva, fuori dalla zona ABF:
- impianti solari e strutture ombreggianti a terra di potenza inferiore a 3 kWp e la cui altezza massima dal suolo non può superare 1,80 m;
- impianti con potenza maggiore o uguale a 3 KWp e inferiore a 3 MWp qualunque sia la loro altezza.
Infine, l’obbligo di installazione di strutture ombreggianti fotovoltaiche non si applica ai parcheggi per i quali sia dimostrata l’impossibilità della loro installazione a causa:
- vincoli tecnici legati alla natura del suolo, come la sua composizione geologica o la sua inclinazione;
- l'impossibilità tecnica di non aggravare, a causa di tale installazione, un rischio naturale, tecnologico, di sicurezza civile, ai sensi dell'articolo L. 112-1 del Codice di sicurezza interna, o relativo alla sicurezza nazionale;
- vincoli tecnici legati all'uso del parcheggio, rendendolo incompatibile con tale installazione.
Alle condizioni definite con decreto congiunto dei ministri competenti per l'urbanistica, l'ambiente, l'energia, il trasporto di merci pericolose e gli impianti classificati, i parchi in cui sono parcheggiati veicoli che trasportano merci pericolose e i parcheggi che costituiscono un impianto classificato per la protezione dell'ambiente rientranti nelle voci, elencati dal presente decreto, della nomenclatura allegata all'articolo R. 511-9 del codice ambientale.
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